E' stato pubblicato il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.324659 del 22 novembre 2021 in merito alle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei beneficiari di aiuti in regime generale “de minimis” indicati nella dichiarazione Modello IRAP 2019, per i quali è stata rifiutata la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti per superamento dell'importo complessivo concedibile.
In particolare, con il provvedimento sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nel Registro degli aiuti de minimis indicati nella dichiarazione IRAP 2019, relativa al periodo di imposta 2018.
Si ricorda che presso il Ministero dello Sviluppo Economico è stato istituito il Registro degli aiuti de minimis al fine di garantire
L’impossibilità di registrazione dell’aiuto per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis determina l’illegittimità della fruizione. Gli elementi e le informazioni riportati nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nel Registro degli aiuti de minimis indicati nel Modello IRAP 2019 elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni relative alla mancata registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, per il superamento dell’importo complessivo concedibile nei tre esercizi finanziari di riferimento, degli aiuti individuali in regime de minimis, indicati nella sezione “aiuti di Stato” della dichiarazione IRAP presentata per il periodo di imposta 2018 (quadro IS del Modello IRAP 2019). Tali informazioni consentono al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata. In particolare viene messo a disposizione:
L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui sopra al domicilio digitale dei singoli contribuenti. Attenzione va prestata al fatto che nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) l’invio è effettuato per posta ordinaria.
Ovviamente, la stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall’interessato all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.
Dal canto sui, il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione
Qualora il superamento dell'importo complessivo concedibile, in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente,
Con riferimento alle violazioni sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può beneficiare della riduzione prevista dal ravvedimento operoso in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.
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