In data 27 luglio è stato pubblicato il decreto che approva l'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste dall’articolo 38-ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e in favore delle società benefit di cui al decreto interministeriale 12 novembre 2021 (Allegato 1).
Nello stesso decreto direttoriale è, altresì, riportato l’elenco dei soggetti per i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata al completamento delle attività istruttorie in ordine ai contenuti delle dichiarazioni rese nell’istanza di accesso alle agevolazioni, nonché alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione dell’aiuto sul Registro nazionale degli aiuti di Stato ovvero sul Sistema informativo agricolo nazionale (Allegato 2).
Viene anche precisato che un comunicato relativo al decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, con Risoluzione n 42/E del 27 luglio 2022 per consentire l’utilizzo in compensazione della “credito d’imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit", tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
Viene precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 10, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
Ricordiamo che è stato pubblicato in GU n.10 del 14 gennaio 2022 il Decreto del 12 novembre 2021 del MISE recante Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit.
Già con comunicato del MISE si annunciava la firma del decreto del Ministro Giorgetti per promuove:
in società benefit di imprese presenti sul territorio nazionale.
In particolare, con il decreto sono disciplinati le modalità e i criteri di attuazione dell'intervento, di cui al comma 1 dell'art. 38-ter, del decreto rilancio, avente ad oggetto il riconoscimento di un credito di imposta per la costituzione o trasformazione in società benefit; e disciplinati le modalità e i criteri di attuazione dell'intervento, di cui al comma 3 dell'art. 38-ter, del decreto rilancio, avente ad oggetto la promozione delle società benefit nel territorio nazionale.
Le società benefit sono attività imprenditoriali che, oltre a perseguire finalità economiche, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse.
Per la misura di cui si tratta il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione complessivamente 10 milioni euro, di cui
Con il Decreto è stato previsto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza.
L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non potrà superare l’importo di 10 mila euro.
Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell'istanza:
a) sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» al registro delle imprese;
b) hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto rilancio, fino al 31 dicembre 2021;
c) disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un'attività economica in Italia;
d) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
e) non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
Per fruire dell'agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero: www.mise.gov.it
Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.
Nell'istanza, i soggetti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti previsti e riportano l'elenco complessivo delle spese sostenute.
Con Decreto Direttoriale MISE del 4 maggio 2022 vengono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle istanze per il credito di imposta per le società benefit. In particolare, a partire dalle ore 12 del 19 maggio e fino alle ore 12 del 15 giugno le società interessate potranno presentare la domanda di accesso al contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall’articolo 38-ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in favore delle società benefit, di cui al decreto interministeriale 12 novembre 2021.
SCARICA QUI LA DOMANDA La presentazione dell'istanza è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero, ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.
Leggi anche Le società benefit 2021
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