Il decreto legislativo 111 del 2017 ha disposto una riforma dell’istituto del 5 per mille.
Tale riforma è stata completata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2020 che detta le regole di accesso al 5 per mille oltre alle regole per la formazione e aggiornamento degli elenchi permanenti.
Gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nel RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, possono dichiarare espressamente in sede di iscrizione al Registro, per via telematica, se intendono accreditarsi ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille.
Attenzione va prestata al fatto che la volontà di accreditarsi potrà essere manifestata anche successivamente entro il 10 aprile ci ogni anno.
Si sottolinea che fino all'anno successivo a quello di operatività del RUNTS la quota del 5 per mille dell'IRPEF continua ad essere destinata a sostegno di:
I contribuenti possono destinare la quota del 5 per mille della propria Irpef per le seguenti finalità:
Come chiarito dal Decreto del 23 luglio 2020 all'art 1 la destinazione della quota di 5 per mille agli ETS ha validità a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del RUNTS.
Fino a quel momento la quota del contributo continua a essere destinata al sostegno degli “enti del volontariato”, tra essi:
Resta inoltre possibile la destinazione del contributo per il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, e per il sostegno agli enti gestori delle aree protette.
Per essere accreditati al riparto del contributo del 5 per mille, gli enti interessati devono rivolgersi alle amministrazioni competenti, cui è affidato anche il controllo dei requisiti richiesti per l’iscrizione quali:
Entro il 10 aprile di ogni anno le amministrazioni competenti per ogni categoria ammessa al finanziamento redigono l’elenco degli enti iscritti che hanno fatto richiesta di accreditamento, elenco da pubblicare sul relativo sito web entro il successivo 20 aprile.
Fino al 30 aprile è possibile chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione. L’elenco aggiornato è reso pubblico entro il 10 maggio successivo.
L’accreditamento regolarmente eseguito da parte degli enti ha carattere permanente.
La pubblicazione dell’elenco complessivo degli enti ammessi ed esclusi avviene sui siti delle amministrazioni competenti entro il 31 dicembre di ogni anno, ed è poi trasmesso all’Agenzia delle entrate per il riparto.
Entro il settimo mese successivo alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle entrate pubblica l’elenco degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, completo dei relativi importi.
I beneficiari destinatari delle quote del 5 per mille redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.
Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:
I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo.
A tal fine, la medesima amministrazione potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e potrà operare, anche a campione, controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.
Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.
I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine gli importi percepiti ed il rendiconto dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.
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