Il Ministero del Turismo ha pubblicato un Avviso Prot 2874/21 del 6 dicembre relativo all’assegnazione ed erogazione delle risorse, di cui al fondo istituito dall’articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher con dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021.
Si informa che:
L’assegnazione dei contributi non terrà conto della data di ricezione delle istanze e sarà definita a seguito dell’istruttoria effettuata sulle istanze pervenute nel periodo sopra indicato.
Le istanze per richiedere l’indennizzo di cui all’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere inoltrate attraverso una procedura automatizzata, mediante compilazione del format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto, raggiungibile all’indirizzo: https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it.
Si potrà accedere alla piattaforma attraverso le credenziali SPID2 o CNS e seguire le istruzioni per la compilazione dell’istanza.
Al termine della compilazione sarà possibile scaricare la distinta che dovrà essere firmata digitalmente (in formato CAdES), caricata e trasmessa sempre tramite lo sportello.
Attenzione va prestata al fatto che a partire da oggi 7 dicembre 2021 alle ore 12:00 e fino al 31 dicembre 12:00. sarà anche attivo il canale di assistenza, accessibile attraverso le seguenti modalità:
L’assistenza sarà attiva dal lunedì al venerdì, festività nazionali escluse, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (eccetto il 31/12/2021 giorno in cui terminerà alle ore 12:00).
Ricordiamo che con Decreto del Ministero del Turismo del 10.09.2021 n. 160 (pubblicato in GU n. 272 del 15.11.2021) sono stati definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al Fondo (articolo 88-bis, comma 12-ter, Decreto Cura Italia n. 18/2020), con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, nonchè la misura per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi in sostituzione dei rimborsi per i viaggi e le vacanze cancellati a causa del Covid, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore.
Possono presentare istanza i titolari di voucher emessi ai sensi dell’articolo 88-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 2.
Sono ammessi a rimborso:
a) i voucher che non siano stati utilizzati entro la scadenza di validità e non siano stati rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore;
b) i voucher non ancora scaduti, qualora l’operatore turistico o il vettore emittente sia dichiarato fallito o insolvente entro la data del 31 dicembre 2021.
Al momento della presentazione della domanda, il titolare del voucher autocertifica, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i propri dati personali, ed in particolare:
a) cognome e nome / ragione sociale
b) codice fiscale e, eventualmente, partita IVA;
c) residenza / sede legale;
d) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (solo per operatore economico). Al momento della presentazione della domanda, il titolare del voucher autocertifica altresì, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il mancato utilizzo o il mancato rimborso del voucher.
Alla domanda vanno allegate:
a) copia del voucher emesso in favore del soggetto titolare di cui all’articolo 1 del presente Avviso da operatori turistici o da vettori, unitamente alla documentazione attestante il pagamento a fronte del quale è stato emesso il voucher;
b) la richiesta di rimborso inoltrata agli operatori turistici o ai vettori emittenti che siano stati dichiarati falliti o insolventi.
Nel caso di voucher già scaduti la richiesta deve essere stata inoltrata decorsi ventiquattro mesi dall’emissione, o decorsi dodici mesi dall’emissione per i voucher relativi ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre,
Nel caso di voucher non ancora scaduti la richiesta di rimborso inoltrata agli operatori turistici o ai vettori emittenti, che siano stati dichiarati falliti o insolventi, deve comunque essere anteriore alla data di presentazione della domanda di indennizzo.
Al momento della presentazione della domanda, il titolare del voucher emesso indica gli estremi dell’atto con cui è stato dichiarato il fallimento dell’operatore turistico o del vettore che ha emesso il voucher, o l’atto con cui è stato altrimenti accertato lo stato di insolvenza dell’operatore turistico o del vettore che ha emesso il voucher.
L'indennizzo è erogato in misura pari al valore monetario del voucher, con provvedimento della Direzione generale, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.
In caso di insufficienza delle risorse stanziate, ai consumatori aventi titolo sono erogati gli indennizzi in misura ridotta, mediante riparto proporzionale al totale degli indennizzi riconosciuti.
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