Con Risposta ad Interpello n. 778 del 12 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto adempimento degli obblighi IVA per l'immatricolazione in Italia dei veicoli provenienti dall'estero e sinteticamente chiarisce che:
L'agenzia spiega che la disciplina sulla immatricolazione prevede la dimostrazione del preventivo corretto adempimento degli obblighi IVA afferenti alla prima cessione interna o all'importazione del veicolo.
La società istante svolge attività di commercio all'ingrosso, importazione ed esportazione di autovetture, autocarri, rimorchi e semirimorchi, autoambulanze, autotreni, autobus, nuovi ed usati e di parti di ricambio.
L'attività prevalente è il commercio di autobus usati, che spesso vengono approvvigionati da mercati sia UE che extra-UE.
Per la circolazione in Italia di veicoli di provenienza estera è necessario che gli stessi siano immatricolati:
In sede di immatricolazione, l'UMC verifica la regolarità della documentazione tecnica e degli adempimenti fiscali, con particolare riguardo all'assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto.
L'istante riferisce che, secondo l'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, ai fini dell'immatricolazione di veicoli di provenienza non comunitaria, la corretta modalità di assolvimento dell'IVA sarebbe il versamento tramite "F24 immatricolazione auto UE".
La società sostiene, invece, che la procedura di assolvimento dell'IVA è diversa a seconda che si tratti di veicoli di provenienza intracomunitaria o non comunitaria:
La società chiede quale sia la corretta modalità di assolvimento dell'IVA ai fini dell'immatricolazione di veicoli di provenienza non comunitaria.
L’Agenzia delle Entrate è d'accordo con la soluzione prospettata dalla società istante e dopo un riepilogo della normativa di riferimento ricorda che l’articolo 1 comma 10, del Dl n. 262/2006 recita l'immatricolazione “è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della facoltà prevista dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti".
Le Entrate confermano che la documentazione da produrre a dimostrazione dell’assolvimento degli adempimenti Iva è differenziata per le auto acquistate all’interno o all’esterno dell’Unione europea.
In particolare, la presentazione del modello F24 con elementi identificativi ("F24 immatricolazione auto UE") in relazione all'Iva assolta sulla prima cessione interna del bene, è prevista esclusivamente per gli acquisti intracomunitari di veicoli nuovi o usati.
Diversa è la procedura per l’immatricolazione di veicoli di provenienza extra-Ue, caso in cui occorre la documentazione doganale da considerare idonea alla univoca identificazione del veicolo e dell’Iva assolta al momento della sua importazione.
I dati da presentare consistono nella bolletta doganale o il certificato doganale in bollo.
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