News Pubblicata il 15/11/2021

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Registro e Bollo: il trattamento dei documenti allegati ad un atto

di Redazione Fisco e Tasse

La registrazione dell’allegato di un atto presenta delle rilevanze in termini di imposta di registro e imposta di bollo, che qui esaminiamo



L’articolo 7 del Testo Unico dell’Imposta di Registro, abbreviato in TUR, stabilisce, in relazione ai documenti allegati ad un atto, le modalità di applicazione dell’imposta; nello specifico l’articolo 7 del TUR, al comma 7, stabilisce che “la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione”.

Quindi, la legge stabilisce che:

L’allegato all’atto, oggetto di registrazione, non sconta l’imposta di registro solo quando si tratta:

Come puntualizzato dalla Circolare numero 18/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate, “al fine di evitare la doppia imposizione, inoltre, l’imposta non è dovuta se trattasi di allegazione di atti già registrati”.

I medesimi documenti, oltre a subire l’imposta di registro, sono soggetti anche all’imposta di bollo: sono soggetti a questimposta gli atti e i documenti tassativamente elencati dal DPR 642/72, per cui, per quanto riguarda l’allegato di un atto, la tariffa del bollo va evidenziata in base alla natura dell’allegato.

Tra le casistiche più comuni di allegato, possiamo evidenziare:

L’imposta di bollo, salvo quanto espressamente previsto dalla Tariffa del DPR 642/72 per lo specifico documento, che dovrà essere consultata dal contribuente, in linea generale può versata tramite l’acquisto di contrassegno cartaceo, oppure in modo virtuale.

Fonte: Blog Fiscoetasse.com



TAG: Bollo e concessioni governative