News Pubblicata il 12/11/2021

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Pensioni: requisiti età immutati fino al 2024

Il decreto del Ministero dell'Economia sull'adeguamento dei requisiti anagrafici all'incremento della speranza di vita lascia inalterate le età attualmente in vigore



I requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione non cambiano per il biennio 2023-2024 Lo annuncia il decreto 27 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale n.268 del 10 novembre 2021,  sull'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Il provvedimento ricorda che già a partire dal decreto-legge 1° luglio 2009,  n. 78, è previsto il collegamento tra  requisiti  di  accesso  al   sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita registrati ogni anno dall'ISTAT da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;
e in modo omogeneao   per tutti i   regimi pensionistici.  Tali adeguamenti sono  effettuati  con cadenza biennale  a  partire  dal 2019 

La normativa è stata aggiornata dal'art. 1, comma 146, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,, con riferimento agli adeguamenti biennali prevedendo che:
    a) la variazione della speranza di vita relativa  al  biennio  di riferimento sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti  di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni  del  biennio  medesimo  e  la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
    b) in via transitoria con riferimento all'adeguamento  decorrente dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al biennio  2017-2018  sia  computata,  ai  fini  dell'adeguamento   dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016;
c) gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso  superare  i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi;
La nota Istat  del 14 maggio 2021 ha comunicato  che  la variazione della speranza di vita  relativa alla media della popolazione residente  in  Italia  ai  fini dell'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  pensionamento  e' pari a  -0,25  decimi  di anno,  che trasformato in dodicesimi di anno, e  arrotondato in  mesi,  corrisponde  ad  una variazione negativa pari a tre mesi
Su queste basi il Ragioniere dello stato comunica dunque che dal 1° gennaio 2023, i  requisiti  di  accesso  ai trattamenti  pensionistici  di  cui  all'art.  12,  commi  12-bis   e 12-quater, fermo restando quanto  previsto  dall'ultimo  periodo  del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e successive  modificazioni  e  integrazioni,  non  sono  ulteriormente incrementati. 


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