Come regola generale, l’errore di compilazione della dichiarazione dei redditi è sanabile dal contribuente:
Il concetto di errore deve essere inteso in senso esteso, come comprensivo anche dell’omissione di informazioni richiese dal modello dichiarativo.
Invece, nel caso in cui la dichiarazione dei redditi non sia presentata entro i 90 giorni successivi alla scadenza dei termini previsti per l’invio, questa si considererà omessa e la posizione del contribuente non potrà essere regolarizzata per il tramite della dichiarazione integrativa.
In questo contesto si inserisce la problematica dell’omissione della presentazione del quadro RW, il quadro dedicato al monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero dal contribuente, nel contesto di una dichiarazione dei redditi regolarmente presentata.
Se la modifica dei dati dichiarati sul quadro RW, entro o oltre i termini di presentazione della dichiarazione, rientra nella normale casistica di utilizzo della dichiarazione correttiva o integrativa; se la correzione dell’omissione del quadro RW è sicuramente sanabile nei termini con dichiarazione correttiva ed entro i successivi 90 giorni con dichiarazione integrativa; in discussione è invece il caso in cui il quadro RW sia omesso del tutto nella dichiarazione regolarmente presentata, e il contribuente voglia sanare la sua posizione oltre i 90 giorni dalla scadenza dei termini di invio della dichiarazione, trasmettendo dichiarazione integrativa.
Il punto della questione, da cui deriva la correggibilità eventuale del quadro RW, è se questo costituisca una parte del modello Redditi oppure rappresenti una dichiarazione autonoma in esso contenuta.
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 82 del 24 dicembre 2020, fornisce le indicazioni operative in merito al ravvedimento del quadro RW, considerandolo una parte del modello Redditi; ma nonostante tale indirizzo di prassi, può capitare che alcuni uffici della medesima Agenzia ne contestino l’omessa presentazione, nel caso in cui la dichiarazione che integri il quadro sia trasmessa oltre i 90 dalla scadenza termini previsti per l’invio (quindi come se fosse una dichiarazione autonoma).
Proprio di questo si è occupata l’ordinanza della Corte di Cassazione numero 31626 del 4 novembre 2021, la quale, stabilendo che “se la dichiarazione dei redditi della persona è stata presentata, peraltro completa nelle sue ulteriori parti, ma con omessa compilazione di un quadro o modulo, non ricorre l'ipotesi dell'omessa presentazione della dichiarazione, ed è consentito al contribuente proporre una dichiarazione integrativa”, segna un punto definito ed inequivocabile sul fatto che il quadro RW costituisca un semplice quadro del modello Redditi (e non una dichiarazione autonoma), e che, come tale, sia sanabile secondo le ordinarie modalità e tempistiche, anche oltre i 90 giorni successivi alla scadenza dei termini.
Se per quanto riguarda il modello Redditi la contesa può dirsi esaurita, qualche dubbio tuttavia resta nel caso in cui l’obbligo di monitoraggio fiscale sia assolto tramite presentazione del modello 730: in questo caso il contribuente prima presenta la dichiarazione, e, solo successivamente, provvede, con invio separato, all’integrazione di questa con il quadro RW; tra l’altro, non a caso, le istruzioni del modello 730 definiscono il quadro RW (da presentare separatamente) “modulo” e non “quadro”, a differenza degli omologhi quadri RT e RM, che pure devono essere inviati separatamente con la medesima procedura, ma che invece vengono definiti “quadri”.
Per ulteriori informazioni sulle modalità operative del ravvedimento del quadro RW del modello Redditi, è possibile leggere l’articolo: Il ravvedimento del quadro RW dedicato al monitoraggio fiscale.
Per un approfondimento sulle modalità di integrazione autonoma del modello 730 con il quadro RW è possibile leggere l’articolo: L’integrazione del 730 con i quadri RM RT RW del modello Redditi PF.
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