Con Decreto MISE pubblicato in G.U. del 2 novembre n 261 vengono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della agevolazione a sostegno dei marchi italiani all'estero.
Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2021 i soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione per la promozione all'estero, di marchi collettivi e di certificazione oggetto del presente decreto sono:
I soggetti beneficiari al momento della presentazione della domanda, devono essere titolari di un marchio collettivo o di certificazione già registrato ovvero essere in possesso di idoneo titolo per l'uso e/o la gestione di un marchio collettivo o di certificazione già registrato.
Il possesso dell'idoneo titolo di cui sopra deve risultare da un atto formale che dimostri il conferimento dell'attività di uso e/o gestione del marchio da parte del soggetto titolare del marchio registrato al soggetto richiedente l'agevolazione e che indichi la durata temporale dell'attività di uso e/o gestione del marchio stesso.
In caso di contitolarità del marchio, è necessario che vi sia l'autorizzazione al soggetto richiedente da parte di ciascun contitolare di poter presentare la richiesta di agevolazione.
I soggetti beneficiari alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) avere sede legale in Italia;
b) nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritte al registro delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361;
c) non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
d) non avere assunto delibere di scioglimento ne' di liquidazione ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al comma 1;
e) non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell'art. 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni);
f) non essere sottoposti a procedure concorsuali, ove applicabili;
g) essere iscritti al registro delle imprese, ove applicabile;
h) di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione dell'antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ove applicabile.
Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 9,00 del 22 novembre 2021 ed entro e non oltre le 24,00 del 22 dicembre 2021, pena l'irricevibilità della domanda stessa.
Le domande devono essere trasmesse dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale
La domanda di agevolazione (Allegato 1) e il Progetto di promozione del marchio (Allegato 2) devono, a pena di inammissibilità essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
Si assume quale data di presentazione la data di ricezione, a mezzo PEC, della domanda di agevolazione.
L'Allegato 1 e l'Allegato 2 devono essere altrsì trasmessi in formato Word.
Domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate ai commi precedenti non saranno prese in considerazione e non saranno oggetto di valutazione.
La domanda, redatta secondo il modello allegato (Allegato 1), costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76).
L'agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili (si rimanda al decreto per l'elenco delle stesse)
L'importo massimo dell'agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non può superare 150.000,00 euro, a fronte di una o più domande di agevolazione aventi ad oggetto marchi collettivi o di certificazione differenti.
E' possibile presentare una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato.
Non è possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 euro.
Fermo restando l'importo totale dell'agevolazione concessa, l'importo delle agevolazioni per tipologia di iniziativa potrà variare in sede di rendicontazione finale nella misura massima del 20% rispetto agli importi approvati dal soggetto gestore.
In ogni caso, non sarà possibile rendicontare iniziative diverse da quelle per le quali è stata concessa l'agevolazione.
L'importo dell'agevolazione, calcolata in via provvisoria al momento della concessione, sarà rideterminato a conclusione del progetto, prima dell'erogazione, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute.
L'ammontare dell'agevolazione così definitivamente determinata non potrà essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
In ogni caso, l'agevolazione non sarà erogata se il soggetto beneficiario non avrà sostenuto almeno il 30% delle spese valutate ammissibili in sede di concessione dell'agevolazione.
Le risorse disponibili in favore dei soggetti beneficiari per l'attuazione del presente provvedimento ammontano complessivamente a euro 2.500.000,00 più eventuali residui derivanti dalla gestione del bando relativo all'annualità 2020.
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