News Pubblicata il 18/11/2021

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Marchi collettivi e di certificazione: le domande di agevolazione dal 22 novembre

di Redazione Fisco e Tasse

Domande dal 22 novembre al 22 dicembre secondo i modelli allegati al decreto. Ecco le regole per l'agevolazione per i marchi italiani.



Con Decreto MISE pubblicato in G.U. del 2 novembre n 261 vengono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della agevolazione a sostegno dei marchi italiani all'estero.

Agevolazione a sostegno dei marchi italiani: i soggetti beneficiari

Ai sensi dell'art. 2 del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico del 31 maggio  2021 i  soggetti  che  possono  beneficiare dell'agevolazione per la promozione all'estero, di marchi collettivi e di certificazione oggetto del presente decreto sono:

  1. le associazioni rappresentative delle categorie produttive;
  2. i consorzi di tutela di cui all'art. 53  della  legge  24  aprile 1998, n. 128;
  3. altri organismi di tipo associativo o cooperativo.

I soggetti beneficiari al  momento  della presentazione della domanda, devono essere  titolari di un marchio collettivo o di certificazione già registrato ovvero  essere  in possesso di idoneo titolo per l'uso e/o la  gestione di  un marchio collettivo o di certificazione già registrato.

Il possesso dell'idoneo titolo di cui sopra deve  risultare da un atto formale che dimostri il conferimento dell'attività di uso e/o gestione del marchio da parte del soggetto titolare  del  marchio registrato al soggetto  richiedente  l'agevolazione  e  che  indichi la durata temporale dell'attività di uso e/o gestione  del marchio stesso.

In caso di contitolarità del marchio, è necessario che vi  sia l'autorizzazione  al  soggetto richiedente  da  parte di ciascun contitolare di poter presentare la richiesta di agevolazione.

I soggetti beneficiari alla  data  di presentazione  della  domanda  di  agevolazione,  devono  essere   in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) avere sede legale in Italia;

b) nel caso di  associazioni  riconosciute,  essere  iscritte  al registro delle persone giuridiche di cui  al decreto  del  Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361;

c) non avere in corso  procedimenti  amministrativi  connessi  ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;

d) non avere assunto delibere di scioglimento ne' di liquidazione ai sensi della disciplina vigente per  ciascuna  delle  categorie  di beneficiari di cui al comma 1;

e) non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni  ai sensi  dell'art.  67  della  vigente  normativa  antimafia   (decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni);

f)  non  essere   sottoposti   a   procedure   concorsuali,   ove applicabili;

g) essere iscritti al registro delle imprese, ove applicabile;

h) di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione dell'antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre  2007, n. 231, ove applicabile.

Agevolazione a sostegno dei marchi italiani: presenta la domanda

Le domande di agevolazione possono essere presentate a  partire dalle ore 9,00 del 22 novembre 2021 ed entro e non oltre le 24,00 del 22 dicembre 2021, pena l'irricevibilità della domanda stessa.
 Le domande devono essere trasmesse dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo  procuratore speciale

La domanda  di  agevolazione  (Allegato  1)  e  il  Progetto  di promozione   del   marchio   (Allegato   2)   devono,   a   pena   di inammissibilità essere   firmati    digitalmente    dal    legale rappresentante del soggetto richiedente.  

SCARICA QUI I FAC-SIMILE

Si  assume  quale  data  di presentazione la data di ricezione, a mezzo  PEC,  della  domanda  di agevolazione.

L'Allegato 1 e  l'Allegato  2  devono  essere altrsì trasmessi in formato Word.

Domande presentate  secondo  modalità non  conformi  a  quelle indicate ai commi precedenti non saranno prese  in  considerazione  e non saranno oggetto di valutazione.

La domanda, redatta  secondo  il  modello  allegato  (Allegato  1), costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli  46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.  

Quanto dichiarato nella  domanda  comporta  le  conseguenze,  anche  penali, prescritte nel suddetto decreto  in  caso  di  dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76). 

Agevolazione a sostegno dei marchi italiani: ammontare della agevolazione

L'agevolazione è concessa nella misura  del 70%  delle  spese valutate ammissibili (si rimanda al decreto per l'elenco delle stesse)
L'importo massimo dell'agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non può superare 150.000,00 euro, a fronte di una  o più domande  di  agevolazione  aventi  ad  oggetto  marchi collettivi o di certificazione differenti. 

E'  possibile  presentare una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o  di certificazione registrato.
Non è possibile presentare una domanda per un  importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 euro.
Fermo restando  l'importo totale dell'agevolazione concessa, l'importo delle  agevolazioni per  tipologia di  iniziativa  potrà variare in sede di rendicontazione finale nella  misura  massima  del 20% rispetto agli importi approvati dal soggetto gestore.
In  ogni  caso,  non  sarà possibile  rendicontare  iniziative diverse da quelle per le quali è stata concessa l'agevolazione.
L'importo dell'agevolazione, calcolata  in  via  provvisoria  al momento della concessione,  sarà  rideterminato  a  conclusione  del progetto, prima dell'erogazione, sulla base delle  spese  ammissibili effettivamente   sostenute.  

L'ammontare  dell'agevolazione così definitivamente determinata non  potrà essere  superiore  a  quello individuato in via provvisoria.
In ogni caso, l'agevolazione non sarà erogata  se il soggetto beneficiario non avrà sostenuto almeno il 30% delle  spese  valutate ammissibili in sede di concessione dell'agevolazione.
Le risorse disponibili in favore dei  soggetti  beneficiari per l'attuazione del presente provvedimento ammontano complessivamente  a euro 2.500.000,00 più eventuali residui derivanti dalla gestione del bando relativo all'annualità  2020.

Fonte: Fisco e Tasse



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