A partire dal 2.3.2020 l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili nel cassetto fiscale di ogni contribuente le Dichiarazioni d’intento – ricevute dai suoi clienti esportatori abituali, comprese quelle ricevute ante 2.3.2020.
Da quanto ci risulta cio’ era consentito anche prima e comunque rimane possibile, per controllare la veridicita’ della D.I., consultare anche il sito dell’Ag. Entrate, come fatto in passato.
La verifica che obbligatoriamente il fornitore dell’esportatore abituale deve fare consultando ora il suo cassetto fiscale si sostanzia in una stampa, la quale purtroppo reca una data.
Facciamo attenzione a questa data stampata perche’ e’ la prova di quando la verifica e’ stata effettuata e, a nostro parere, questa data deve essere antecedente al DDT di spedizione/consegna merce, pena la sanzione dal 100% al 200% dell’Iva per il fornitore.
Purtroppo, cercando di semplificare, hanno invece complicato la gestione delle D.I. abolendo la comunicazione del cliente al fornitore; in teoria il cliente potrebbe inviare all’Ag. Entrate la Dichiarazione di intento senza avvisare il fornitore, costringendolo a consultare quotidianamente il cassetto fiscale.
Facciamo un esempio per cercare di capire come evitare il tranello delle sanzioni.
Esempio: in data 3.3.2020 il cliente Tizio invia all’Ag. Entrate una D.I. a valere sul fornitore Caio. Correttamente tuttavia, pur non essendone obbligato, lo avvisa con una PEC.
Il fornitore deve consultare quanto prima il suo cassetto fiscale per verificare la veridicita’ della D.I.e stamparla, per conservarne prova. Nel caso in cui effettui questa verifica, non avendo tempo, solo in data 5.3.2020 ma nel frattempo in data 4.3.2020 abbia consegnato con DDT merce al suddetto cliente, questa cessione va assoggettata ad Iva, essendo anteriore alla verifica.
Il cliente si adirera’ ma non sara’ piu’ possibile, come letto in qualche commento, emettere NC e riemettere la fattura non imp. art. 8 c.1 lett. c), pena l’abnorme sanzione a carico del fornitore Caio dal 100% al 200% dell’Iva.
Se il cliente non e’ corretto e non avvisa il fornitore dell’invio della D.I., non rimane a quest’ultimo che controllare ogni giorno il suo cassetto fiscale! Alla faccia delle semplificazioni!
Riepilogando, ecco gli adempimenti da osservare dal 2.3.2020.
1) il cliente esportatore abituale invia telematicamente all’Ag. Entrate il modello di Dichiarazione d’intento;
2) riceve la risposta con tanto di n. di protocollo di ricezione e se la stampa; non e’ piu’ obbligato ad annotarle e numerarle nell’apposito Registro; l’Ag. Entrate la smista nel cassetto fiscale del fornitore;
3) facoltativamente comunica al suo fornitore (a nostro parere utilizzando la PEC per avere data certa, ma in teoria anche con una semplice mail) la sua intenzione di voler acquistare senza Iva specificando l’ammontare e il numero di protocollo ricevuto dall’Ag. Entrate. Noi suggeriamo comunque di fare come prima, e cioe’ inviare al fornitore sia la Dichiarazione d’intento che la ricevuta telematica contenente il protocollo telematico.
4) Il fornitore, non piu’ obbligato ad annotarle e numerarle nell’apposito Registro, deve effettuare la verifica sul suo cassetto fiscale e, se constata la regolarita’, da quel giorno (ma non prima) puo’ consegnare/spedire la merce emettendo DDT e successivamente fattura non Imp. Iva art. 8 c. 1 lett. c), citando in fattura la data e il n. di protocollo telematico della D.I. del cliente; Infine il fornitore conserva la stampa della verifica effettuata, a dimostrazione del controllo effettuato e della data della verifica, anche per avere sempre sottomano sia l’ammontare del plafond di quel cliente che il suo numero di protocollo telematico.
Revoca. Fare attenzione alla revoca della D.I.: essa non va trasmessa all’Ag. Entrate ma (via PEC possibilmente) al fornitore. Sul punto e’ purtroppo intervenuta la Cassazione la quale ha affermato quel che non ci aspettavamo, e cioe’ che, esemplificando, una fornitura di merce con DDT del 10.2.2020 (momento di effettuazione dell’operazione), seguita da una revoca della D.I. datata 15.2.2020, fa’ si’ che la fattura emessa il 20.2.2020 debba essere assoggettata ad Iva.
Al contrario, una fornitura eseguita il 10.2.2020 seguita dalla ricezione di una D.I. in data 15.2.2020, fa’ si’ che la fattura emessa il 20.2.2020 vada assoggettata ad Iva.
Vi rammentiamo infine che, per poter aumentare il plafond degli acquisti verso un determinato fornitore, occorre presentare una seconda Dich.ne d’intento con un nuovo importo: esso si sommera’ a quello precedentemente comunicato. Anche qui attenzione al tranello: non bisogna barrare la casella “Dichiarazione Integrativa” perche’ cio’ non significa integrare il precedente plafond ma significa annullare completamente la precedente Dich.ne d’intento sostituendo il vecchio plafond comunicato col nuovo, con tutti i problemi per le cessioni nel frattempo effettuate.
E’ sempre possibile sospendere la Dich.ne d’intento, anche per una sola operazione, basta comunicarlo al fornitore ad es. tramite Pec. Ancora e’ possibile diminuire il plafond comunicato ad un fornitore, tramite Pec, senza nulla comunicare all’Ag. Entrate. E’ possibile infine revocare la Dich.ne d’intento, in tal caso lo si comunica al fornitore, sempre via Pec e sempre senza nulla comunicare all’Ag. Entrate.
Sulle fatture elettroniche ad esportatori abituali di importo superiore ad € 77,47 va “flaggato” il campo “Bollo” per il calcolo dell’importo periodico da versare.
Articolo originale del 4/3/2020 proveniente dal Blog di Fisco e Tasse rivisto e aggiornato in data 3 novembre 2011