La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha previsto, tra le misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond – IVA (art. 1, commi da 1079 a 1083).
Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.293390 del 29 ottobre 2021 sono individuate le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d’intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Le regole entreranno in vigore dal 1° gennaio 2022.
In particolare la legge di bilancio ha previsto due macro-aree di intervento:
I soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto IVA (DPR 633/72) e che trasmettono all’Agenzia delle entrate, per via telematica, dichiarazioni d’intento, sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali.
Le attività di analisi e di controllo sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.
In particolare, la valutazione del rischio è orientata, prioritariamente, alla:
Fermo restando i successivi controlli ordinari, la procedura di analisi di rischio e di controllo è eseguita dall’Agenzia delle entrate su tutte le dichiarazioni d’intento presentate; sono disposti controlli periodici sulle dichiarazioni d’intento già trasmesse e visibili nel cassetto fiscale del soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, anche sulla base di elementi sopravvenuti.
In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Contestualmente, l’Agenzia delle entrate invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Nella comunicazione sono indicate sinteticamente le anomalie riscontrate e l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate cui rivolgersi per ricevere informazioni e presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale.
Attenzione però va prestata al fatto che la presentazione della documentazione non comporta la sospensione dell’efficacia dell’invalidazione.
L’Ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all’invalidazione, procede, in autotutela ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento, dandone comunicazione al contribuente.
In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo al contribuente è inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
In questi casi, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento è rilasciata una ricevuta di scarto con l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate cui il contribuente può presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale.
Attenzione va prestata al fatto che la presentazione della documentazione non comporta sospensione dell’efficacia dell’invalidazione.
L’Ufficio competente, qualora dalla documentazione presentata dal contribuente, riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato l’inibizione, procede, in autotutela ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento da parte del contribuente.
Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria. La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 il codice specifico N3.5 “Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale.
Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:
In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato: