E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 152 del 6 novembre 2021 rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose". Nel cd. decreto legge cd. Recovery, c'è un titolo dedicato al turismo con alcune misure a sostegno di questo settore. Vediamo come funziona il credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie viaggio e tour operator:.
Alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12 è riconosciuto un contributo[1] da fruire come credito d’imposta a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 7 novembre 2021 (entrata in vigore della disposizione) e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale[2], fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.
Il credito d’imposta
Il credito d’imposta è riconosciuto entro il costo dell’investimento, anche considerando altri incentivi percepiti in relazione al medesimo intervento.
L’ incentivo spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.
Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dal 7 novembre 2021, sono individuate le modalità applicative del presente articolo.
Gli oneri derivanti dal presente articolo valgono un importo complessivo di 98 milioni di euro
[1] linea progettuale “Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator”, Misura M1C3, investimento 4.2.2, - Piano nazionale di ripresa e resilienza,
[2] come previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
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