Con Risoluzione n 62/E di oggi 27 ottobre 2021 le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore:
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate, è istituito il seguente codice tributo:
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato stipulato l’atto traslativo a titolo oneroso della proprietà, nel formato “AAAA”.
Si ricorda che il Decreto Sostegni bis, introduce, con i commi da 6 a 10 dell’articolo 64, nuove agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione con la finalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani, relativamente alle quali, con la circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021, sono stati anche forniti alcuni chiarimenti applicativi.
Il comma 7 dell'articolo 64 del D.L. n. 73 del 2021 dispone, in particolare, che:
In particolare, il credito d’imposta:
Per l'utilizzo in compensazione in F24 è istituito il codice tributo “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36”
Infine si ricorda che, ai sensi del comma 9 del richiamato articolo 64 del D.L. n. 73 del 2021, il credito d’imposta è attribuito solo in relazione agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
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