Con Risoluzione n 9 del 26 ottobre il MEF fornisce chiarimenti sull'art 1, comma 807 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'iscrizione nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 dei soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.
In particolare, vista la precedente Risoluzione 4/DF del 13/04/2021, con la quale, si è ritenuto di consentire l’iscrizione provvisoria nell’albo delle società che svolgono esclusivamente le predette attività, il Ministero risponde a quesiti degli enti interessati in merito ai requisiti per l'iscrizione medesima.
Era stato precisato che le società sono tenute al rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 807, legge 160/2019, circa le misure minime di capitale interamente versato in denaro, con polizza assicurativa o fideiussione bancaria, trattandosi di norma direttamente applicabile.
In merito al possesso dei requisiti diversi da quello finanziario, si chiariva che si richiede il possesso delle condizioni e dei requisiti ivi previsti di onorabilità, tecnici e cause di incompatibilità.
Premesso che, quella consentita è un’iscrizione provvisoria che si perfezionerà solo in seguito all’emanazione del Regolamento di attuazione, e che è finalizzata unicamente a consentire l’espletamento delle gare, il MEF chiarisce che in tale fase transitoria:
Il Dipartimento delle Finanze attesterà:
Attenzione va prestata al fatto che la verifica puntuale della sussistenza delle condizioni richieste dalla norma verrà effettuata solo dopo l’adozione del nuovo regolamento, con eventuale richiesta di integrazione documentale ove la stessa si rendesse necessaria alla luce delle previsioni di tale provvedimento.
Si precisa che la presa d’atto del ministero conserva la sua efficacia limitatamente alla singola gara per la quale è stata fatta richiesta, per cui ogni volta ve ne sia necessità per partecipare a una diversa gara dovrà procedere a nuova richiesta nei termini sopra specificati.
Inoltre con la presente risoluzione si fornisce un chiarimento sull'art 1, comma 805, legge n.160/2019,e in particolare:
Concludendo si evidenzia che se una società è già iscritta nella sezione principale per le attività di accertamento e riscossione, tale iscrizione assorbe quella per la sezione separata, quindi potrà esercitare le attività propedeutiche senza richiedere apposita iscrizione alla sezione separata.
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