L'articolo 17 della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9 prevede la concessione, ai soggetti beneficiari degli incentivi di cui dall’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, di un contributo parametrato alle imposte di spettanza della Regione siciliana indicate nello stesso articolo, versate per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell’istanza.
La Sicilia, collegandosi all’incentivo “Resto al Sud”, ha messo a disposizione, per gli stessi beneficiari degli incentivi, che aprono una nuova attività nell’isola, un contributo parametrato alle imposte ad essa destinate e previsto dall’articolo 17 della legge regionale n. 9/2020.
Con Decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2020, n. 28, in attuazione dell'articolo 17, è stato adottato il regolamento attuativo dell’agevolazione.
In particolare, il comma 5 dell’articolo 4 del regolamento dispone che “Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione nei limiti dell’importo riconosciuto dall'Assessorato regionale dell'economia – Dipartimento delle finanze e del credito, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stato comunicato dall'Assessorato regionale dell'economia – Dipartimento delle finanze e del credito il riconoscimento del contributo stesso, pena lo scarto dell’operazione di versamento.”.
Con la convenzione del 13 novembre 2020 stipulata tra l’Agenzia delle entrate e la Regione Siciliana sono state disciplinate le modalità operative per la fruizione in compensazione del sopra descritto contributo.
Con Risoluzione n 60/E del 26 ottobre 2021, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto contributo tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
“6947” denominato “Regione Siciliana – contributo di cui all’articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9”.
Il codice tributo “6947” è utilizzabile a decorrere dal 1° novembre 2021.
Modalità operative:
Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della richiamata convenzione, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dalla Regione e che l’ammontare dei contributi utilizzati in compensazione non ecceda l’importo concesso dalla Regione medesima, pena lo scarto del modello F24.
Per tutte le agevolazioni dei Fondi Europei e PNRR scopri la collana di 5 eBook curata da Ginanneschi dott. Marco
Ti potrebbero interessare: