Scade il 31 ottobre 2021 il termine per richiedere l'esonero parziale dai contributi previdenziali previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività .
L'esonero riguarda i contributi previdenziali complessivi dovuti per l'anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile,
Si ricorda che è necessaria la certificazione DURC sull'assolvimento degli obblighi previdenziali.
Se desideri approfondire ti può interessare il pacchetto (e-book+ tool di calcolo ) " Gestioni previdenziali ed esonero contributivo professionisti"
I requisiti comprendono:
In particolare per i professionisti iscritti agli enti gestori il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all'attività.
Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»
Le domande vanno inviate direttamente alla propria Cassa di riferimento, seguendo le indicazioni specifiche fornite dagli enti.
Per approfondire leggi anche "Esonero contributivo avvocati le faq" e "Esonero contributivo Casse private si puo fare domanda"
Se desideri approfondire ti puo interessare il pacchetto (e-book+ tool di calcolo ) " Gestioni previdenziali ed esonero contributivo professionisti"