Le cronache fiscali di questi giorni non si sono lasciate sfuggire la notizia che, per effetti della modifica normativa operata dal DL 146/2021, il Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2022 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 22 ottobre scorso), anche i Revisori legali sono considerati soggetti incaricati all’invio delle dichiarazioni, da effettuarsi telematicamente tramite Entratel.
L’articolo 3 comma 3 del DPR 322/1998, che per l’occasione è stato modificato, elenca i soggetti che sono abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, e, in effetti, fino al 22 ottobre scorso i revisori legali non erano in elenco.
La notizia, però, è di quelle che possono creare dello smarrimento nei lettori. Non saranno pochi coloro che ricordano chiaramente come nella modulistica predisposta dall’Agenzia delle Entrate per l’abilitazione Entratel come intermediario, fosse già espressamente prevista la possibilità di abilitazione per colui che è “iscritto nel registro dei revisori legali dei conti di cui al Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39”.
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E le istruzioni del modello confermano che il Revisore legale poteva già essere abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Alla luce della novità normativa, questa possibilità può apparire misteriosa; com’è possibile che l’Agenzia delle Entrate abbia abilitato a Entratel soggetti che solo adesso sono considerati incaricati all’invio delle dichiarazioni?
Ciò è possibile perché la notizia che finalmente anche i Revisori legali potranno inviare le dichiarazioni fiscali, non è la vera notizia.
L’articolo3 comma 3 del DPR 322/1998, alla lettera e), annovera tra i soggetti incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali “gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.
Il Decreto ministeriale del Ministero delle Finanze del 12 luglio 2000, all’articolo 1 dispone che “ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si considerano altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni stesse: gli iscritti negli albi degli avvocati; gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1992, n. 88”.
Quindi i Revisori legali sono soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni dal lontano 2000; solo che, mentre prima erano incaricati da un decreto ministeriale, oggi sono incaricati ex lege.
Allora non è cambiato nulla? Qualcosa è cambiato, e, se c’è una notizia, è questa la notizia: poiché, in base al comma 3 dell’articolo 35 del Decreto legislativo 241/1997, “i soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte”, i Revisori legali, che già potevano trasmettere le dichiarazioni perché tra i soggetti autorizzati dalla lettera e) del comma 3 dell’articolo 35 del DPR 322/98, per effetto della modifica normativa che li inserisce tra i soggetti autorizzati in base alla lettera a), adesso potranno apporre anche il visto di conformità e rilasciare le asseverazioni, come i Commercialisti e gli Esperti contabili.
Attenzione Aggiornamento del 24 dicembre 2021:
Con la conversione in Legge numero 215/2021 del DL numero 146/2021, il cosiddetto Decreto Fisco Lavoro, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021, è soppresso il comma 14 dell’articolo 5 e con questo la novità normativa riportata su questo articolo.
Alla luce di ciò, in tema di abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e apposizione del visto di conformità, per i Revisori legali si conferma inalterato il precedente quadro normativo, invariato dall'anno 2000.
Per maggiori informazioni è possibile leggere l'articolo Saltato il visto di conformità per i Revisori legali.
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