L’Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare 2 del 19 ottobre 2021 chiarisce le norme sul “distacco a catena” (o "doppio distacco") di lavoratori all'estero, o per la precisione negli stati membri dell'Unione Europea, attraverso agenzie di somministrazione di lavoro. La disciplina è stata oggetto infatti di modifiche, introdotte con il decreto legislativo 122/2020 che ha recepito la Direttiva europea n. 957 del 28 giugno 2018.
Il decreto di recepimento, a sua volta, ha modificato il precedente D.Lgs. n. 136/2016.
La disciplina specifica per le ipotesi di doppi distacchi o distacchi a catena di lavoratori somministrati, un rafforzamento delle tutele già previste e un ampliamento di tutele per i lavoratori coinvolti in distacchi di lunga durata.
Le disposizioni introdotte con il D.Lgs. n. 122/2020 sono già in vigore dal 30 settembre 2020.
La circolare segnala le novità introdotte in particolare sulle nuove fattispecie di illecito riferite agli obblighi informativi e amministrativi connessi con i distacchi a catena.
Vengono innanzitutto distinte le due ipotesi :
Nel primo caso l'agenzia di somministrazione con sede in un altro Stato dell'Unione europea invia il dipendente in Italia per una prestazione di servizi presso una impresa utilizzatrice estera, la quale a sua volta stipula un rapporto commerciale (appalto, subappalto, distacco infragruppo) con una impresa italiana.
Il distacco in uscita invece prevede che il lavoratore venga inviato dall'agenzia di somministrazione estera ad una impresa italiana, la quale distacca invece il lavoratore di nuovo all'estero.
In entrambi i casi , sottolinea la circolare in base della nuova disciplina, il lavoratore risulta sempre dipendente dell’agenzia di somministrazione con la quale è stato stipulato il primo rapporto di lavoro e, nonostante i vari distacchi che si possono susseguire nei diversi stati membri, il soggetto responsabile del trattamento economico contrattuale e di tutti gli adempimenti connessi resta l’agenzia di somministrazione datrice di lavoro.
L'intento del legislatore infatti afferma l'ispettorato, è individuare un unico soggetto datore di lavoro che deve farsi carico degli obblighi contrattuali, informativi e amministrativi.
Vale la pena sottolineare nuovamente che la normativa è applicabile alle agenzie di somministrazione stabilite nei Paesi dell'Unione europea.
I nuovi obblighi informativi e di comunicazione gravano sull’agenzia di somministrazione straniera.
L’invio in Italia del lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis primo periodo, deve essere comunicato dall’agenzia di somministrazione straniera entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'invio mediante l’utilizzo del Modello UNI – Distacco UE disponibile sulla piattaforma dedicata. Per la violazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. In tali casi la comunicazione dovrà recare anche i “dati identificativi dell’impresa utilizzatrice” – situata in uno Stato diverso dal nostro Paese – “che invia lavoratori in Italia”.
Con D.M. 6 agosto 2021 attualmente all’esame degli organi di controllo è stato approvato il nuovo modello di comunicazione che entrerà in vigore a a breve Qui il testo del D.M.
Ulteriori obblighi riguardano:
L'impresa utilizzatrice “intermedia” è tenuta solo all’adempimento dell’obbligo di comunicazione solo in relazione ai propri dipendenti che siano distaccati nell’ambito dello stesso rapporto commerciale intrattenuto con l’impresa destinataria stabilita in Italia.
A carico dell'impresa utilizzatrice straniera invece c'è obbligo di comunicare all'agenzia di somministrazione straniera, prima dell’invio del lavoratore, i dati, :
- numero e generalità dei lavoratori distaccati in Italia;
- data inizio e fine distacco;
- luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
- tipologia dei servizi.
L’impresa utilizzatrice straniera deve consegnare copia all’impresa italiana, destinataria finale della prestazione, della informativa resa all’agenzia di somministrazione e della sua trasmissione, affinché la stessa possa esibirla agli organi di controllo.
L’art. 10-bis, comma 2, introduce a carico dell’impresa utilizzatrice italiana che invia i lavoratori presso altra impresa avente sede in un diverso SM (art. 1, comma 2 - bis secondo periodo, c.d. distacco in uscita) l’obbligo di informare “senza ritardo” l’agenzia di somministrazione straniera che il medesimo personale sarà inviato presso altra impresa non ubicata nel nostro Paese.
La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 180 euro a un massimo di 600 euro per ciascun lavoratore.
L'ispettorato si sofferma quindi sui criteri che il personale ispettivo è chiamato a utilizzare per valutare la legittimità del distacco transnazionale, come già affermato anche da recenti pronunce della Cassazione, ovvero
Va sempre ricordato infatti che il decreto 122/2020 ribadisce il divieto della doppia somministrazione con l’art. 1, comma 2 -bis, secondo periodo.
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