Con la circolare 154 del 18 ottobre 2021 Inps fornisce ulteriori istruzioni in tema di Brexit e gestione degli aspetti previdenziali e assistenziali per i cittadini italiani e inglesi dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, operativa ormai dal 1 gennaio 2021.
La principale indicazione che viene fornita è che i cittadini del Regno Unito residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020 sono equiparati ai cittadini dell’Unione europea, con tutti i diritti connessi al soggiorno legale anche per il periodo successivo a tale data . Quindi ai fini dell’accesso e fruizione delle prestazioni assistenziali non è richiesto un nuovo status di soggiorno.
L'istituto ricorda che le nuove disposizioni contenute nell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, il c.d. Withdrawal Agreement o WA, pubblicato il 31 gennaio 2020 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Il criterio della residenza fino al 31.12.2020 riguarda in particolare le seguenti prestazioni assistenziali:
Pertanto, afferma l'INPS se nei confronti dei suddetti cittadini risulta accertato il requisito della residenza anagrafica entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR o altri archivi anagrafici), non andranno richiesti ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti. Sono ovviamente richiesti gli specifici requisiti previsti per ogni prestazioni dalla normativa vigente.
Inoltre l’INPS precisa che che dal 1° gennaio 2021 i cittadini britannici residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020 possono richiedere presso la Questura di residenza un documento di soggiorno in formato digitale ma che tale strumento non è obbligatorio per la dimostrazione dei diritti citati , che sono assicurati dal Withdrawal Agreement .
Invece, nei confronti dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, e che presentino istanza per le prestazionl sopra elencate vanno applicate le disposizioni relative documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
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