L'istante svolge attività di parrucchiera aderendo al regime cd. forfetario, e dovendo procedere, dal 1° gennaio 2020, alla certificazione dei corrispettivi percepiti tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati, alla fine del 2019 ha installato un registratore telematico atto a tale scopo.
Tuttavia, il tecnico che installò l'apparecchiatura inserì i dati della scrivente abbinando una partita Iva errata.
La contribuente se ne è accorta solo in sede di dichiarazione dei redditi e dato l'errore a lei non imputabile, ritiene di non dover versare sanzioni.
Ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul tema.
In estrema sintesi si ricorda che:
Con specifico riferimento al quadro sanzionatorio è stato previsto che se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso sanzione minima 500 euro.
La sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti.
Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Nel caso di specie l'istante si è avvalsa per oltre un anno di un registratore telematico che effettuava memorizzazioni e trasmissioni di dati non corretti senza vigilare in alcun modo, nelle more, sugli invii effettuati e sul funzionamento dell'apparecchio installato.
È di tutta evidenza, dunque, che il vizio emerso nel 2021 avrebbe potuto facilmente essere riscontrato molto prima (in ipotesi, già verificando il QRCODE al momento della messa in servizio del registratore).
Ciò detto, alla mancata/errata memorizzazione (e trasmissione) segue l'applicazione delle sanzioni pari al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro, per ciascuna operazione.
A tali violazioni, non essendo ancora intervenuta alcuna formale contestazione da parte degli Uffici competenti, risulta applicabile il ravvedimento operoso.
In assenza di ravvedimento, gli stessi Uffici, accertata, nel caso, anche la buona fede della contribuente, potranno comunque valutare la presenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti che consentono di escludere o graduare il carico sanzionatorio in funzione dell'effettiva gravità della condotta, quali, ad esempio, gli articoli 6, comma 1, 7, comma 4, e 12 del d.lgs n. 472 del 1997.
Restano comunque impregiudicati i rapporti di ordine civilistico tra istante e soggetto che ha installato il registratore telematico.