Il regime di trasparenza fiscale costituisce un regime naturale per alcune tipologie di contribuenti, come i soci delle società di persone, oppure un regime opzionale per altri, come i soci di società di capitali.
I soci di società di capitali, se unanimamente concordi, possono esercitare l’opzione per la trasparenza fiscale solo in lacune specifiche situazioni:
Assunto che la società di capitali sia idonea ad esercitare l’opzione per la trasparenza fiscale, affinché questa assuma valore, l’opzione dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi dell’anno per cui si richiede l’inizio della trasparenza. Ad esempio, se la società vuole attivare l’opzione per la trasparenza fiscale dall’anno fiscale 2021 dovrà esercitare l’opzione con la trasmissione del modello Redditi SC 2021.
Nel caso in cui la società abbia acquisito il consenso espresso da parte di tutti i soci, ma non abbia comunicato l’esercizio dell’opzione con la dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento, l’opzione non potrà essere considerata attiva per comportamento concludente; tuttavia la situazione potrà essere regolarizzata grazie allo strumento della remissione in bonis.
La remissione in bonis è quell’istituto giuridico, introdotto dall’articolo 2 comma 1 del DL 16 del 2012; questo prevede la possibilità, per il contribuente che non ha adempiuto agli adempimenti formali richiesti per fruire di benefici fiscali, che possa comunque usufruirne se provvede a regolarizzare la sua posizione effettuando la comunicazione richiesta “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, e contestualmente provvede a versare la sanzione prevista.
Anche nel caso in trattazione, la regolarizzazione del mancato esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale potrà essere regolarizzata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, che è quella dell’anno successivo all’anno in cui avviene l’esercizio dell’opzione; la regolarizzazione avverrà attraverso la trasmissione del modello Redditi SC integrativo, dell’anno di riferimento.
Ad esempio, se l’esercizio dell’opzione doveva essere esercitata a partire dall’anno fiscale 2020, l’opzione doveva essere comunicata con il modello Redditi SC 2020; la regolarizzazione potrà avvenire entro il 30 novembre 2021 (attuale data di scadenza per l’invio del modello Redditi SC 2021) trasmettendo il modello Redditi SC 2020 integrativo.
Contestualmente il contribuente dovrà versare la sanzione prevista, pari a 258 euro, con modello F24 utilizzando il codice tributo 8114 e inserendo come anno di riferimento quello per il quale si effettua il versamento.
La medesima procedura potrà essere esercitata per il caso della revoca del regime di trasparenza non comunicata per tempo.