Il decreto Fisco-lavoro n. 146 2021 aveva introdotto ulteriori periodi di cassa integrazione COVID, per le aziende di alcuni settori particolarmente colpiti dall'emergenza COVID 19. Si trattava di:
per i i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre, data di entrata in vigore del decreto.
Per la CIGO al settore tessile la circolare 183 2021 richiedeva però che fossero state utilizzate interamente le settimane previste dal decreto Sostegni bis art 50 bis.
Ieri con il messaggio 1060-2022 INPS ha comunicato la riapertura dei termini per la trasmissione delle domande di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, non più come cassa Covid ma come cassa integrazione ordinaria.
ATTENZIONE La possibilità è riservata:
Nei paragrafi seguenti le istruzioni operative dell'istituto che sostituiscono le precedenti fornite con la circolare 183 2021 per i trattamenti ex art 11 comma 2 DL146 2021 .
Alle richieste di cassa integrazione ordinaria (CIGO) per i casi descritti sopra si applica la disciplina ordinaria dettata dal D.lgs n. 148/2015, antecedente al riordino della materia attuato dalla legge di bilancio 2022.
Si applicano quindi per l'accesso le seguenti condizioni
Non è ammissibile la causale connessa agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).
Le istanze di cassa integrazione ordinaria dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2022.
In caso di invio successivo, troveranno applicazione le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’articolo 15 del D.lgs n. 148/2015, i quali prevedono:
"3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potra' aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e' tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita. "
Il messaggio inps infine ricorda che gli importi corrisposti ai dipendenti, per una somma equivalente all'integrazione salariale non percepita, costituiscono imponibile contributivo.
Ti possono interessare:
La busta paga 2023 guida operativa di MC Prudente eBook 243 pagg.
La busta paga in edilizia di MC Prudente eBook 80 pagg
La cessazione del rapporto di lavoro di C. Colosimo - Libro di carta Maggioli editore
Lavoratori dipendenti e trasferimento di azienda di P. Ballanti - eBook
La nuova informativa trasparenza ai lavoratori di P. Ballanti - eBook
Budget del personale e costo del lavoro di M.Matteucci - Ebook