Con il messaggio 3475 del 14 ottobre 2021 l'inps fornisce le istruzioni per la rinuncia alla quota di esonero contributivo previsto dal DL 104/2020 (Decreto agosto) già goduta dai datori di lavoro, in caso intendano accedere a quello previsto dal DL 137 2020 .
Si ricorda che si tratta di esoneri contributivi alternativi alla fruizione degli ammortizzzatori straordinari legati all'emergenza COVID 19 , riservati ai datori di lavoro privato con esclusione del settore agricolo . E' prevista infatti una parziale deroga alla regola dell'alternatività delle agevolazioni
L'istituto chiarisce che i datori di lavoro hanno chiesto l'esonero contributivo previsto dal Dl n. 104/2020, non possono per gli stessi periodi fruire di quello previsto dal DL 137 se non restituendo almeno in parte quanto già ricevuto.
Viene precisato infatti che la rinuncia puo riguardare anche un solo lavoratore, e la quota di esonero è pari ai contributi non versati riferiti al mese cui si rinuncia, per il lavoratore (ndividuato a cura dal datore di lavoro). Dunque la rinuncia anche per un solo lavoratore consente la riammissione all'esonero, riferito alle ore di cassa integrazione utilizzate nel mese di giugno 2020 da tutti i lavoratori interessati
Il messaggio provvede inoltre a illustrare la procedura di compilazione del flussi Uniemens per i necessari conguagli contributivi
Per i datori di lavoro privati viene istituito il nuovo codice “M903”, da utilizzare nei flussi di competenza dei mesi da settembre 2021 a dicembre 2021 per la restituzione della contribuzione non versata sulla base del DL 104/2020.