L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha il compito di riscuotere i crediti, ma la richiesta di pagamento vera e propria arriva dagli enti pubblici titolari del credito verso i contribuenti quali ad esempio:
Se il contribuente ritiene che la richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell’avviso inviato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione non sia dovuta può chiederne l’annullamento:
Potrebbe interessarti l'e-book Il contenzioso contributivo con l'INPS
L’annullamento da richiedere direttamente all’ente creditore a cui è riferito il tributo è detto sgravio.
È possibile richiedere uno sgravio totale o parziale: nel primo caso il tributo viene annullato per intero, nel secondo caso il tributo viene annullato solo in parte.
Al provvedimento di sgravio, cioè di annullamento, del tributo dovrà seguire il rimborso, totale o parziale, delle somme eventualmente già pagate
La richiesta da rivolgere all’ente si chiama “autotutela”, con l’autotutela si chiede all’ente di correggere il proprio errore.
Se l’ente annullerà in tutto o in parte il debito invierà all’Agenzia delle entrate-Riscossione lo “sgravio”, cioè l’ordine di annullare il debito. L’Agenzia delle entrate-Riscossione in questo modo cancellerà quel tributo dalla cartella.
Se invece l’ Agenzia delle entrate-Riscossione non riceve dall’ente lo sgravio è obbligata per legge a procedere con la riscossione.
Attenzione va prestata al fatto che in alcuni casi specifici previsti dalla legge si può chiedere direttamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione la sospensione della cartella e attendere l’esito delle verifiche dell’ente creditore.
Leggi anche Sospendere una cartella: ecco i servizi on line per contribuenti di Agenzia Riscossione
Per chiedere di annullare in tutto o in parte il debito presente nella cartella, si può fare ricorso all’autorità giudiziaria competente.
Nel documento che si vuole impugnare, ad esempio la cartella, sono indicate le modalità per farlo.
Se il giudice accoglie il ricorso l’ente dovrà annullare il debito, tuttavia capita a volte che l’ente non si adegui alla decisione del giudice.
In questo caso, si possono far valere le proprie ragioni ricorrendo direttamente al giudice e iniziare il cosiddetto “giudizio di ottemperanza”.
Si tratta di un ulteriore ricorso per ottenere che l’ente applichi quanto già deciso da altro giudice.
Per segnalare qualsiasi irregolarità riscontrata è possibile, comunque, rivolgersi al Garante del contribuente con richiesta scritta in carta libera, specificando i propri dati anagrafici e il codice fiscale.
Potrebbe interessarti Processo tributario e processo tributario telematico
Ti potrebbero interessare: