Con Circolare n 12/E del 14 ottobre 2021 vengono definite le regole per beneficiare del bonus casa under 36 previsto dal Dl Sostegni bis.
In particolare possono beneficiare del bonus prima casa:
Il bonus “Prima casa under 36”, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
La circolare in oggetto specifica che in caso di co-acquisto di un bene immobile ad uso abitativo, la misura del vantaggio fiscale andrà calcolata pro-quota, in favore dei soli soggetti acquirenti aventi i requisiti richiesti.
Le entrate ricordano che tale previsione è in coerenza con quanto chiarito con la circolare n. 38/E del 2005, paragrafo 2.1, in merito alla agevolazione “prima casa” nell’acquisto effettuato da coniugi.
E' stato specificato che nell’ipotesi in cui uno solo dei coniugi possegga i requisiti per fruire dell’agevolazione, si ritiene che il beneficio fiscale sia applicabile limitatamente alla quota da esso acquistata.
Resta ferma, in tal caso, in capo al co-acquirente che non sia in possesso dei necessari requisiti, l’applicazione del minimo d’imposta dovuto per legge, pari a:
Pertanto, in caso di co-acquisto di un bene immobile ad uso abitativo, ove solo uno degli acquirenti abbia i requisiti richiesti dall’agevolazione c.d. “prima casa under 36”:
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