Con Ordinanza n 26911 del 5 ottobre 2021 la Cassazione sancisce che, nel caso in cui l'intermediario abilitato commette più violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni omettendo o inviando in ritardo le dichiarazioni fiscali dei propri clienti, si applica la sanzione più favorevole determinata con il cumulo giuridico.
I fatti del ricorso
L’Agenzia delle entrate aveva contestato ad un intermediario di avere tardivamente inviato numerose dichiarazioni dei redditi di clienti, con plurimi file, oltre 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione, con irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs n 241/97.
Secondo l'agenzia doveva applicarsi il cumulo materiale e non il cumulo giuridico ex art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, non essendoci né concorso formale, né concorso materiale per la violazione in questione.
L'intermediario ha impugnato l'avviso vedendosi accogliere il ricorso tanto dalla CTP quanto dalla CTR, la quale lo ha annullato perché anche nell’ambito delle infrazioni commesse dall’intermediario si possono distinguere le violazioni formali da quelle non formali, potendosi ipotizzare fattispecie in cui:
La CTR ha ritenuto che la questione si dovesse risolvere applicando la legge 296/2006 che ha inserito nell'art 39 del DLgs n 241/97 il comma 1 bis secondo cui "nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'art. 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 12 in quanto ritiene che la CTR ha erroneamente considerato che il ritardato invio delle dichiarazioni fiscali con distinti file oltre i termini di legge possa dare origine ad un concorso formale tra le violazioni con l’effetto dell’applicazione del cumulo giuridico. Diversamente, secondo l'Agenzia, dovrebbe applicarsi il cumulo materiale delle sanzioni per ogni singolo file per ogni dichiarazione tardiva.
La Corte non ha ritenuto fondato il ricorso delle Entrate ma propende per la soluzione inversa di ammettere l’applicazione del cumulo giuridico per il principio del favor rei.
L’art 3 comma 3 del DLgs n 472/97 stabilisce infatti che “se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”.
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso delle Entrate ritenendo che NON è condivisibile "l'assunto dell'Avvocatura erariale secondo cui si verterebbe in un caso di non compatibilità della disposizione del decreto n. 472 del 1997 con quelle del d.lgs. n. 241 del 1997, tale da rendere inapplicabile l'art. 12, comma 1, del decreto n. 472, in quanto l'infrazione all'art. 7-bis non sarebbe mai qualificabile come «formale» posto che solo alle infrazioni commesse dal contribuente si attaglierebbero le qualifiche di «formali» e «non formali», mentre tale classificazione sarebbe incompatibile con le infrazioni commesse dall'intermediario"
Secondo la Cassazione l'argomento non è convincente, atteso che «ben si possono distinguere anche nell'ambito delle infrazioni commesse dall'intermediario le violazioni formali da quelle non formali ed anche individuare le «meramente formali» di cui al d.lgs. n. 472, art. 6, ultimo comma), in quanto sono ipotizzabili fattispecie in cui la condotta dell'intermediario agevola l'evasione o comunque determina un minor incasso erariale (infrazioni non meramente formali) ed ipotesi in cui tale condotta arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali)
Il ricorso dell'agenzia va rigettato avendo la C.T.R. ritenuto applicabile al caso di specie il cumulo giuridico nel rispetto dei suddetti principi.
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