Con Provvedimento del 7 ottobre 2021 le Entrate definiscono le modalità con le quali si forniscono a:
le informazioni che risultano dal confronto tra
Al fine di favorire l’adempimento spontaneo, l’agenzia delle entrate invia alla Pec attivata dal contribuente una comunicazione per avvisarlo dell’anomalia riscontrata.
In particolare, i contribuenti destinatari delle comunicazioni sono coloro per i quali non è pervenuta la comunicazione liquidazioni periodiche Iva per il trimestre di riferimento, sebbene risultino emesse fatture nello stesso periodo o memorizzati e trasmessi corrispettivi o comunicate transazioni con l’estero.
Il contribuente di conseguenza potrà consultare le relative informazioni di dettaglio:
In ogni caso i destinatari della comunicazione possono comunque fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite Civis, nel caso in cui ritengano che ci sono delle inesattezze nelle fatture o nei dati in possesso dell’Agenzia e intendano evidenziare degli elementi giustificativi.
Le informazioni fornite nella comunicazione inviata dalla agenzia ai contribuenti sono:
I dati messi a disposizione nel portale fatture e corrispettivi sono:
Si specifica che il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione.
Infine egli può regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi con il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.
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