La società istante è stata posta in liquidazione volontaria dall'azionista unico e la procedura dovrebbe concludersi tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, con assegnazione delle residue posizioni attive e passive al socio unico.
L'istante chiede chiarimenti in merito
Le Entrate con Risposta a interpello n. 666 del 6 ottobre 2021 specificano che nel caso in cui l'istante ha reso delle prestazioni nei confronti di un ente locale, documentate con fattura con IVA ad esigibilità differita, ove l'istante:
è tenuto a computare l'IVA differita nella dichiarazione annuale da presentare con riferimento all'ultimo periodo d'imposta prima della chiusura dell'attività.
Nel dettaglio l'agenzia ricorda che ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto IVA «le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo».
Quando, tuttavia, il cedente/prestatore cessa l'attività, occorre fare riferimento all'articolo 35, comma 4, del decreto IVA, secondo cui «In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'articolo 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nel quinto comma dell'articolo 6, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità dell'imposta.».
Con specifico riferimento all'attività professionale con diversi documenti di prassi è stato affermato che «[...] l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale»
Inoltre è stato ulteriormente specificato che
«La cessazione dell'attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2956, comma 1, n. 2 del codice civile) l'attività professionale non può ritenersi cessata».
L'agenzia richiama anche la giurisprudenza e in particolare la sentenza n. 8059 del 21 aprile 2016 delle sezioni unite della Corte di cassazione, nonché l'ordinanza n. 22517, del 16 ottobre 2020 con la quale si precisa che «Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6 ("decreto IVA") prevede che nelle prestazioni di servizi, come nelle prestazioni professionali, l'imposta è dovuta solo al momento dell'incasso.
Il principio sopra richiamato è applicabile anche al caso prospettato, in cui l'istante ha reso delle prestazioni nei confronti di un ente locale, documentate con fattura con IVA ad esigibilità differita, con la conseguenza che, ove l'istante intenda chiudere in anticipo la partita IVA e cancellare l'attività dal Registro delle imprese, con conseguente estinzione della società, lo stesso è tenuto a computare l'IVA differita nella dichiarazione annuale da presentare con riferimento all'ultimo periodo d'imposta prima della chiusura dell'attività.
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