News Pubblicata il 08/10/2021

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Terzo settore: con il rimborso fisso il volontario diventa dipendente

Una sentenza della Corte di Appello di Roma riepiloga i criteri per il lavoro negli ETS: rimborsi predeterminati riqualificano il volontariato come lavoro subordinato



Una recente sentenza della Corte di Appello di Roma riepiloga i criteri per la definizione della natura dei rapporti lavorativi  negli ETS affermando , tra le altre cose, che i  rimborsi  spese predeterminati riqualificano il volontariato  come lavoro subordinato. 

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La natura spontanea e solidaristica del volontariato sembra essere il principio discriminante nel valutare gli elementi del rapporto  ma va definita con specifici elementi  fattuali.

Nel caso specifico  illustrato nella  sentenza 3209/2021, i giudici hanno analizzato le modalità di svogimento della prestazione  sal punto di vista dell'orario ma anche della remunerazione.  Il  «presunto volontario» svolgeva in effetti attività istituzionali  indispensabili , senza turnazione e percepiva rimborsi  spese  forfettizzati , i cui importi erano prefissati dall'ente stesso .

La norma del D.lgs 112 2017 invece prevede che il volontario  operi in forma gratuita  e spontanea, senza diritto alla retribuzione ma solo al "riconoscimento delle spese sostenute.(articolo 17, comma 5, del Codice del terzo settore)  Vedi sul tema la circolare di approfondimento " Il nuovo regime delle organizzazioni di volontariato" .

La norma sul lavoro e rimborso dei volontari

"Il volontario e' una persona che, per sua libera scelta, svolge attivita' in favore della comunita' e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunita' beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta'. 

3. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attivita' soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attivita' di volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attivita' di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

 5. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attivita' di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento ".

Qualificando il volontario in questo modo , si definisce il raggio d'azione delll'attività di volontariato tutelando contemporaneamente da abusi le situazioni e  i lavoratori che non rispondono a tale definizione.

Chiaramente un rimborso spese predeterminato in anticipo a forfait non  puo corrispondere a costi realmente sostenuti  e documentati, ex post.

I giudici affermano quindi che dove  manchino gli elementi della spontaneità e gratuità il rapporto  deve seguire le  regole  dettate alla disciplina giuslavoristica per il lavoro subordinato. 

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Si ribadisce quindi che i criteri delineati dalla giurisprudenza (svolgimento di mansioni indispensabili, orari prestabiliti, rimborsi non vincolati alle spese effettive)  costituiscono un parametro di riferimento per gli enti non profit cosi come per gli enti preposti al controllo ,  per delineare i confini tra la figura del volontario e quello del lavoratore subordinato.  Con questi criteri è possibile definire il raggio d'azione delll'attività di volontariato tutelando contemporaneamente   da abusi le situazioni  e lavoratori che non rispondono  a tale definizione.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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