Ai fini dell’Irpef, l’Imposta sul reddito delle persone fisiche, sono deducibili dal reddito complessivo “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente”, come previsto dal comma 1 dell’articolo 10 del TUIR.
I contribuenti cosiddetti forfetari, però, determinano l’imposta sostitutiva (dell’Irpef) per loro prevista, con modalità non analitiche, secondo le previsioni dell’articolo 1 della Legge 190/2014.
Il reddito forfettariamente determinato, si calcola applicando ai ricavi un coefficiente di redditività, in sostituzione della deduzione dei costi, che non è riconosciuta; al risultato si applica poi l’aliquota d’imposta (del 15% o del 5%, a seconda che il contribuente abbia intrapreso una nuova attività o meno) per ottenere l’ammontare dell’imposta dovuta.
Gli unici costi per i quali è riconosciuta la deduzione analitica dal reddito forfetario sono proprio i contributi previdenziali.
La deduzione, tuttavia, non è riconosciuta ai sensi del prima citato articolo 10 del TUIR, che riguarda l’Irpef e non la sua imposta sostitutiva, ma ai sensi dell’articolo 1 comma 64 della Legge 190/2014; questo stabilisce che “i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge […] si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma”.
Con altre parole, il legislatore permette la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori dal reddito dei contribuenti i forfettari: tale costo sarà indicato al rigo LM35 “Contributi previdenziali e assistenziali” del quadro LM del modello Redditi PF 2021, e ridurrà per equivalente il reddito lordo.
Nel caso in cui il contribuente riceva dei rimborsi dall’Inps per contributi versati in eccesso in passato, già regolarmente dedotti, in base alle istruzioni del modello Redditi PF 2021, che richiamano la risposta a Interpello 400/2019, tali rimborsi “sono assoggettati ad imposta sostitutiva nell’anno in cui avviene la restituzione e, a tal fine, i relativi importi concorrono, con segno negativo, all’importo dei contributi” da indicare sempre al rigo LM35.
Un primo problema che può investire il contribuente forfetario è il caso in cui questi, a prescindere dal motivo (può dipendere, ad esempio, dal versamento degli acconti calcolati con il metodo storico in caso di contrazione del giro d’affari), abbia versato un ammontare di contributi previdenziali obbligatori superiore al reddito complessivo. In questo caso l’eccedenza sarà riportata al rigo LM49, e sarà deducibile dal reddito complessivo, ai fini Irpef, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR.
Medesima sorte spetta ai contributi previdenziali versati volontariamente, come ad esempio quelli versati alle forme previdenziali integrative; anche questi saranno deducibili ai fini Irpef, ma non ai fini del reddito forfetariamente determinato.
Se il contribuente forfetario percepisce anche altre forme reddituali, come redditi da lavoro dipendente, o redditi di fabbricati, o, in generale, un qualsiasi reddito soggetto a Irpef che non ricada sotto una diversa imposta sostitutiva, sia le eccedenze di versamento che i contributi previdenziali volontari potranno essere dedotti dal reddito complessivo; ma se il contribuente, invece, sarà percettore del solo reddito forfetario queste deduzioni saranno perse.
Questo limite tecnico mette in evidenza uno dei maggiori problemi dell’imposta forfetaria, e che vale, il più delle volte, in generale per tutte le imposte sostitutive: il fatto che queste favoriscano direttamente e indirettamente coloro che sono percettori di più fonti reddituali.
Una aliquota unica e non progressiva, che sostituisce l’Irpef senza relazionarsi con questa, grava maggiormente su coloro che hanno solo quel reddito, mentre risulta più conveniente per coloro i quali percepiscono più tipologie reddituali: questi, grazie alla tassazione sostitutiva, possono dividere la base imponibile (che se unificata nell’Irpef avrebbe una imposizione progressiva maggiore), possono dedurre le eccedenze di contributi previdenziali e quelli volontari, come abbiamo visto, possono sfruttare tutte le detrazioni d’imposta, anche queste estranee alla tassazione sostitutiva.
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