La sovrintendenza sanitaria centrale INAIL ha reso note ieri due Raccomandazioni, n. 5/2020 e n. 8/2020 sulla gestione della malattia professionale da COVID 19 con particolare riferimento ai criteri di conferma della malattia per i lavoratori contagiati in azienda e soggetti alla tutela .
Gli argomenti affrontati dalle circolari nello specifico sono :
Vediamo nei paragrafi seguenti le indicazioni dell'istituto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
La Sovrintendenza sanitaria centrale fornisce istruzioni operative sulla conferma diagnostica dell’infezione da SARS-CoV-2 (“ai fini medico-legali indennitari, anche la ricorrenza di un quadro clinico e strumentale suggestivi di Covid-19, in compresenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti”).
In particolare si specifica che qualsiasi documentazione medica, compresa quella rilasciata ai fini della malattia comune Inps, può essere ritenuta utile come certificazione di infortunio.
La Raccomandazione, inoltre, fornisce istruzioni sulla durata del periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) da infortunio Covid-19, precisando che “In questa fattispecie infettiva […] i concetti di guarigione clinica, di stabilizzazione del quadro e di prognosi medico-legale, non sempre coincidenti per le lesioni infortunistiche, devono risultare sovrapponibili”. In pratica il periodo di inabilità assoluta viene fatto coincidere con il periodo di astensione dal lavoro , che puo iniziare anche in un quadro di sintomi non specifici.
Per definire invece il termine del periodo di inabilità temporanea sono necessari :
L'istituto raccomanda questa doppia verifica ad "evitare di riammettere al lavoro soggetti ancora non guariti completamente , mettendo in situazioni di pericolo sia se stessi che gli altri lavoratori "
In questa seconda nota vengono invece indicati i criteri medico-legali nei casi per i quali ricorre la presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2. La presunzione semplice non esclude la necessità che l’istruttoria medico-legale sia basata sulla verifica sistematica dei quattro criteri indicati con particolare riguardo alla prova contraria. Infatti viene ricordato che "L’appartenenza del lavoratore alla categorie a elevato rischio professionale determina il riconoscimento medico-legale del nesso causale" ma cio non esclude che vi possano essere situazioni in cui , pur appartenendo alla categoria a elevato rischio professionale, nel caso concreto, l’istruttoria medico-legale, secondo i principi sopra richiamati, non consente di soddisfare il nesso causale (si pensi, a esempio, all’operatore sanitario che non ha lavorato in presenza ovvero alla prova di un contagio intrafamiliare che, per tempi e modalità di insorgenza dell’infezione, rappresenta il reale momento infettante)."
I quattro criteri sono i seguenti:
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