L'aumento del 15,9% degli importi delle sanzioni e ammende in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro era stata prevista dal decreto direttoriale 111/2023 del Ministero del lavoro pubblicato.il 28 settembre, per l'adeguamento quinquennale all'inflazione.
Nella percentuale sono compresi gli aumenti avvenuti nel periodo 2019-2023. Gli incrementi si applicano agli importi vigenti al 30 giugno 2023 .
Nel decreto si prevedeva l'entrata in vigore dal 1 luglio 2023 ma l'ispettorato è poi intervenuto sposta il termine di entrata in vigore al 6 ottobre con la nota n. 724 del 30 ottobre 2023.
L'ispettorato chiarisce che d'accordo con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, la rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre u.s.
Si ricorda nuovamente che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (cfr. la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro 314/2018
Viene anche previsto che per la rivalutazione alle
si fa riserva di fornire ulteriori specifiche indicazioni .
L'applicativo dell'ispettorato SMART è in corso di aggiornamento e gli importi dei verbali generati dal 1 luglio al 5 ottobre 2023 saranno quindi rettificati.
Con la nota del 9 novembre in attesa dell'aggiornamento dell'applicativo è stata anche fornita la tabella completa delle sanzioni rivalutate.
Nella tabella seguente un quadro delle contravvenzioni piu ricorrenti :
Nei paragrafi seguenti ricordiamo le ultime modifiche in materia contenute nel decreto "Fisco lavoro" n. 146 2021 convertito in legge 215 2021.
Le misure della legge 215 2021 prevedono una stretta per le aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro d.ldg 81/2008.
C'è inoltre un significativo rafforzamento del sistema dei controlli con maggiori poteri all'ispettorato e al preposto.
Il decreto interviene con forti novità nel sistema sanzionatorio:
| FATTISPECIE | IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA |
1 | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | Euro 2.500 |
2 | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 |
3 | Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
4 | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Euro 3.000 |
5 | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 |
6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 |
8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3.000 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |
Nell'ambito dell'organizzazione delle attività ispettive di controllo sono previsti invece:
Nle DL 146 si prevedeva inoltre che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adottasse un Accordo per la revisione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro. IN particolare sono da definire le norme per l'equiparazione del datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti per l’obbligo di ricevere una formazione adeguata e l'obbligo di addestramento pratico sulle previsioni di sicurezza. Attualmente è stata predisposta solo una bozza di accordo datata agosto 2023.
PER APPROFONDIRE sono disponibili: