Inail ha pubblicato la circolare del 27 settembre 2021 in cui illustra le novità e le modalità per le domande delle due prestazioni economiche per le vittime dell'amianto, in particolare coloro che sono stati colpiti da mesotelioma sia professionale che ambientale o familiare e i loro eredi .
Le misure sono state ampiamente modificate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Di seguito vediamo le novità per lavoratori e aziende, le modalità per la domanda ei nuovi modelli da utilizzare .
Riguardo la rendita aggiuntiva le novità sono le seguenti :
Riguardo ai soggetti beneficiari valgono le precedenti disposizioni ( v. circolare Inail 5 maggio 2011, n. 32.)
La prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale riconducibile a “rischio ambientale” o a “esposizione familiare”, è stata introdotta nel 2015 in forma sperimentale e riconfermata nella misura di euro 5.600 .
E' stata poi dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) anche al triennio 2018-2020. per l’intero periodo 2015-2020 la nuova misura era stata fissata in euro 10.000.
Per gli importi già erogati in misura pari a euro 5.600 è stata inoltre prevista la possibilità di richiedere l’integrazione dell’importo
La legge di bilancio 2021 ha ora portato a regime l'intervento .
Presentazione delle domande: Il malato o gli eredi devono presentare o far pervenire la domanda alla Sede Inail competente in base al domicilio, con raccomandata a/r o pec, tramite la modulistica allegata, allegando documentazione indicata .
La prestazione verrà erogata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda se la documentazione risulta completa. Diversamente l’Istituto invita l’interessato a fornire le necessarie integrazioni entro il termine ordinatorio di 15 giorni.
I modelli sono allegati in calce all'articolo.
Le nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2021, coerentemente con la finalità del beneficio, introducono modifiche per agevolare la presentazione della domanda.
È stata superata anzitutto la distinzione tra beneficiari diretti (malati) e loro eredi, stabilendo un termine unico di tre anni, a pena di decadenza, decorrente unicamente dall’accertamento della malattia e valevole per ambedue le categorie dei destinatari della prestazione.
E' prevista inoltre la soppressione dell’addizionale a carico delle imprese con decorrenza 1° gennaio 2021, prevista dalla normativa istitutiva del Fondo .
Trovi qui il Testo Unico sulla sicurezza - D.Lgs 81 2008 - aggiornato 2022
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