Con Principio n 13 del 29 settembre 2021 le Entrate chiariscono che solo l'effettivo destinatario della merce importata - impiegata nell'esercizio della propria attività - può detrarre l'IVA assolta in dogana, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti (di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
La detrazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, dello stesso decreto, secondo cui
Per quanto riguarda gli obblighi di registrazione e dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, le bollette doganali sono soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto, con la conseguenza che valgono i chiarimenti resi con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018.
In particolare, con il su citato provvedimento, è stato specificato che:
Concludendo, il diritto alla detrazione può essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo - ai sensi del citato articolo 25 - in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.
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