Con la circolare N. 145 del 28.9.2021 INPS aveva comunicato l'arrivo di un nuovo sistema di trasmissione dei dati necessari per richiedere le prestazioni di malattia dei lavoratori marittimi. Il nuovo servizio online, denominato “Comunicazione integrativa malattia marittimi”, è attivo dal 4 ottobre 2021.
Con Messaggio n. 897 del 2 marzo 2023 l'INPS torna sull'argomento per sottolineare che la certificazione di malattia dei lavoratori marittimi va trasmessa esclusivamente per via telematica da parte del medico curante.
Si ricorda che dal 2013 l'INPS gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia specifiche del settore.
Con il Messaggio n. 610/2020 l'Istituto aveva comunicato l'avvio della trasmissione telematica dei certificati di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF-SASN.
Ora viene precisato che le stesse indicazioni sono applicabili anche alla certificazione telematica per i lavoratori marittimi da parte di tutti i soggetti abilitati alla relativa trasmissione e rinvia alle istruzioni di cui al Messaggio n. 610/2020 e alla Circolare n. 145/2021, relativa alle istruzioni operative sul servizio "Comunicazione integrativa malattia marittimi".
La circolare descrive in dettaglio il processo di integrazione delle prestazioni previdenziali di malattia, maternità, disabilità e donazione di sangue/midollo osseo per i lavoratori ex IPSEMA , iniziato a partire dal 2013, negli flussi di lavorazione ordinari INPS (illustrati nella circolare congiunta INPS-INAIL N. 179 del 23.12.2013.
La circolare ricorda che per la certificazione sanitaria,, erano in uso specifici modelli cartacei denominati “Mal 1” (per eventi insorti durante l’imbarco e comportanti lo sbarco), “Mal 2” (per eventi insorti dopo lo sbarco) e “Mal 3” (per continuazione ed avvenuta guarigione con chiusura degli eventi di malattia); che venivano utilizzati per la certificazione redatta dagli ambulatori USMAF-SASN o dai medici fiduciari incaricati dal Ministero della Salute, durante i periodi di avvicendamento in porti esteri e in assenza di ambulatori USMAF-SASN in Italia.
Con il messaggio n. 610 del 18 febbraio 2020 è stato reso noto l’avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati medici per le prestazioni di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF-SASN e dai medici fiduciari; coerentemente, è stata avviata una prima fase di parziale semplificazione e automazione dei processi di gestione.
La certificazione cartacea è ancora in uso in pochi casi in Italia e, per l’estero.
I certificati di malattia (CDM) telematici dei SASN sono in tutto analoghi a quelli rilasciati alla generalità dei lavoratori; tuttavia, nel caso dei marittimi, essi non costituiscono documentazione sufficiente alla liquidazione delle prestazioni di malattia ex Ipsema, e ad oggi vengono integrati con l’esibizione alla Struttura territoriale del libretto di navigazione.
Ora dunque per acquisire in via telematica in tempo reale le suddette informazioni, è stato sviluppato uno specifico servizio web, denominato “Comunicazione integrativa malattia marittimi”; disponibile sul sito www.inps.it.
La comunicazione andrà presentata all'INPS attraverso :
il servizio dedicato accessibile mediante SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
Per la trasmissione della comunicazione integrativa, prevista per la comunicazione dell’“inizio” di eventi di indennità per
sono necessarie le seguenti informazioni:
Per la “continuazione” del medesimo evento, eventuali certificazioni telematiche verranno automaticamente acquisite alla lavorazione mentre in presenza di certificazione rilasciata in modalità cartacea, resta l'onere di trasmissione telematica alla Struttura Inps territorialmente competente entro due giorni dal rilascio.
Per il lavoratore navigante è necessaria l’allegazione telematica della documentazione attestante la data dello sbarco .
Infine , per il pagamento dell’indennità mediante accredito su IBAN estero (extra Italia), è necessario allegare il modulo di identificazione finanziaria (se non già prodotto per precedenti richieste di pagamento).
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