Con Risoluzione del 29 settembre 2021 le Entrate forniscono chiarimenti in merito alla agevolazione IRAP di cui all’art 24 del DL 34/2020.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i contribuenti che, fruendo dell’esonero di cui all’art 24 del DL 34/2020, non hanno versato il saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 dovevano compilare la sezione XVIII del quadro IS del modello IRAP 2020.
E' stato chiesto se il saldo IRAP 2019, che poteva fruire dell’esonero dal versamento, dovesse essere indicato nel prospetto relativo agli aiuti di Stato della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2019, oppure in quello relativo alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2020.
Con specifico riferimento all’indicazione delle somme non versate nel prospetto relativo agli aiuti di Stato della dichiarazione IRAP, con circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, è stato chiarito che «(…) i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 (ai sensi dell’articolo 24), sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:
Le altre colonne del rigo IS201 vanno compilate secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni contenute nel modello IRAP 2020»
Attenzione va prestata al fatto che:
In merito alla agevolazione nella risoluzione l'agenzia ricorda che l’articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 34 dispone che «Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta».
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