Con il messaggio 3240 del 29 settembre 2021 l'NPS ha comunicato l'apertura dei termini di presentazione delle domande di assegno ordinario del Fondo bilaterale di solidarietà delle attività professionali, istituito presso l'INPS con DI del 27.12.20219 e reso operativo dal 20 maggio 2021
Con la circolare n. 77 del 26 maggio 2021 sono stati illustrati l’ambito di applicazione e le modalità di composizione del flusso Uniemens per il versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro.
La domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica,.
Il mancato rispetto dei termini non determina la perdita del diritto alla prestazione, bensi:
La procedura è unica per tutti i Fondi di solidarietà.
Il servizio per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it selezionando " Prestazioni e servizi " e “Servizi per le aziende e consulenti”
Dopo avere effettuato l’autenticazione, occorre selezionare nel menu interno il servizio “CIG e Fondi di solidarietà” > “Fondi di solidarietà”.
Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione “Area Download”.
In considerazione del fatto che l’operatività del Fondo si è perfezionata, con la nomina del Comitato amministratore, in data 20 maggio 2021 le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dal 5 maggio 2021.
Inoltre in prima applicazione, , il periodo intercorrente tra la data del 5 maggio 2021 e i 28 .9 data di pubblicazione del messaggio è neutralizzato, cioè la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda partono dal 28 settembre e scadono quindi il 13 ottobre 2021
. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 28 settembre il termine dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Come precisato nella circolare n. 77/2021, i datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali edalla stessa data, dovranno presentare domanda al nuovo Fondo, comprese quelle con causale "COVID-19”
Come previsto dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con effetto dal 1° gennaio 2021, anche le domande con causale “COVID-19” devono edsere finanziate prioritariamente con le risorse proprie di ciascun Fondo. Pertanto, a partire dal 28 settembre 2021 , i datori di lavoro appartenenti al Fondo in esame, inquadrati con c.a. “0S”, dovranno presentare, al Fondo medesimo, anche le domande con causale “COVID-19”, secondo i termini disposti, con la circolare n. 72/2021.
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti: