News Pubblicata il 29/09/2021

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INAD: adottate le linee guida per l'indice nazionale dei domicili digitali

di Redazione Fisco e Tasse

Con Comunicato dell'Agid si informa che sono adottate le Linee Guida per l'INAD. Vediamo come funziona l'indice nazionale.



Con Comunicato dell'Agenzia per l'Italia Digitale, pubblicato in GU Serie Generale n. 230 del 25 settembre 2021, si informa che con Determina n. 529 del 15 settembre 2021 sono adottate le Linee guida sull'Indice nazionale dei domicili digitali:

In particolare le Linee guida, emesse ai  sensi  dell'art.  71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della determina AgID n. 160 del 2018 definiscono:

L'indice nazionale dei domicili digitali o INAD è realizzato e gestito dall’AgID (di seguito anche “Gestore INAD”) che vi provvede avvalendosi di InfoCamere S.c.p.A. quale struttura informatica delle Camere di commercio già deputata alla gestione dell’indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese di cui all’articolo 6-bis del CAD (di seguito INI-PEC). 

Che cosa è l'INAD

L’INAD è l’elenco pubblico contenente i domicili digitali, eletti ai sensi dell’articolo 3-bis, commi 1-bis e 1-ter del CAD dalle persone fisiche nonché dai professionisti e dagli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD. 

Possono eleggere il proprio domicilio digitale mediante registrazione nell’INAD: 

a) le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire; 

b) i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 (di seguito Professionisti); 

c) gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC di seguito Enti. 

Fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 3-bis, comma 3-bis del CAD, resta ferma in capo al titolare del domicilio digitale eletto la facoltà di chiederne la cessazione, salvo nell’ipotesi nel prosieguo evidenziata ai sensi dell’art. 6-quater, comma 2 del CAD.

L'INAD rende disponibile a chiunque:

Registrarsi all'INAD

Le persone fisiche, i professionisti e gli enti di cui sopra che intendono eleggere il proprio domicilio digitale, devono preventivamente registrarsi all’INAD accedendo tramite il relativo portale web e identificandosi mediante uno dei seguenti strumenti: 

La consultazione online dell’INAD

La consultazione dell'INAD sul web è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. 

L’accesso ai dati contenuti nell’INAD avviene attraverso l’uso di uno dei seguenti parametri di ricerca: 

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Fonte: Fisco e Tasse


2 FILE ALLEGATI:
Linee Guida INAD 2021 Determina AGID del 15.09.2021 n. 529

TAG: Identità digitale