News Pubblicata il 14/10/2021

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Credito d’imposta beni strumentali: come regolarizzare la dicitura nelle fatture ricevute

di Redazione Fisco e Tasse

Altri chiarimenti dell'Agenzia sul credito d'imposta per investimenti in beni strumentali: coordinamento temporale delle due discipline, regolarizzazione dicitura in fattura



L'Agenzia delle Entrate, scioglie ulteriori dubbi relativamente al momento temporale in cui applicare una delle due discipline agevolative del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, fornendo indicazioni utili anche in merito alle modalità di regolarizzazione della dicitura sulla documentazione già emessa.

Con le risposte alle istanze di interpello n. 602 e 603 del 17.09.2021, è stato chiarito che, gli investimenti per i quali, alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si è proceduto:

restano incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021.

Tale interpretazione trova fondamento nella volontà del legislatore di anticipare gli effetti del nuovo regime agevolativo, senza attendere la naturale scadenza dell'ordinario termine del precedente regime (31 dicembre 2020). Il motivo di tale scelta risiede nella necessità di scongiurare un rallentamento degli investimenti "nuovi" (per tali intendendosi quelli intrapresi dal 16 novembre 2020) a causa del c.d. "effetto annuncio", che - a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge di bilancio per l'anno 2021, avvenuta proprio il 16 novembre 2020 - avrebbe spinto i soggetti interessati ad aspettare il 1°gennaio 2021 per poter beneficiare direttamente di un regime (in linea generale) più vantaggioso. 

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Utilizzo in compensazione del credito d'imposta

Nella risposta all’istanza n. 602, qui allegata, viene inoltre fornita una precisazione in merito all'utilizzo in compensazione del credito di imposta legittimamente maturato.

l'articolo 1, comma 1059, della legge di bilancio 2021, stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile:

Nel caso di specie oggetto dell'istanza, tenuto conto che, come si evince dalla dichiarazione del legale rappresentante, il bene risulta interconnesso alla data del 31 dicembre 2020, si ritiene che, in linea di principio, la prima delle tre quote del credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall'anno 2020

Nel caso in cui la quota annuale - o parte di essa - non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. 

Di conseguenza, nel 2021 il contribuente potrà utilizzare in compensazione anche la seconda delle tre quote del credito di imposta (fermo restando quanto evidenziato in premessa).

Regolarizzazione riferimenti normativi nelle fatture ricevute

Infine, con risposta all'istanza n. 603, coerentemente con quanto già chiarito nella Circolare 9 del 23.07.2021, vengono forniti chiarimenti in ordine al riferimento normativo da indicare per le acquisizioni di beni, ovvero:

Nel caso in cui non sia stato indicato il corretto riferimento normativo in documenti già emessi, i soggetti interessati possono integrare i documenti già emessi, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità indicate nella risposta a istanza di interpello n. 438 del 5 ottobre 2020

Sebbene resa in relazione all’applicazione della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui ai commi 185 – 197 della legge di bilancio 2020, si ritiene che dette indicazioni tornino applicabili anche alle acquisizioni di beni ammissibili intervenute dal 16 novembre 2020 (i.e. , data di decorrenza della nuova disciplina agevolativa), attesa la sostanziale equivalenza degli obblighi di conservazione documentale posti a carico anche dei beneficiari del nuovo credito d’imposta.

In particolare:

Per approfondire leggi anche l'articolo Credito d'imposta investimenti in beni strumentali: come indicarlo in dichiarazione

Fonte: Agenzia delle Entrate


2 FILE ALLEGATI:
Risposta a interpello del 17.09.2021 n. 602 Risposta a interpello del 17.09.2021 n. 603

TAG: Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese