Con Risposta a interpello n 623 del 24 settembre le Entrate forniscono chiarimenti per le operazioni tra imprese retiste.
Una società afferma di essere impresa "Retista" facente parte di una Rete d'Impresa mista che raccoglie imprese realizzatrici di varie lavorazioni e professionisti.
In particolare, l'Istante fa presente che la Rete rappresenta un soggetto autonomo d'imposta e sottoscrive:
per la realizzazione di interventi edilizi e assimilati, aventi i requisiti previsti dalle varie normative in tema di detraibilità fiscale.
La Società chiede chiarimenti in merito al trattamento, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, delle operazioni di "ribaltamento" di costi e ricavi fra la Rete e i Retisti.
Nell'ipotesi in cui la Rete di cui si avvale il committente/beneficiario della detrazione agisca sulla base di un mandato senza rappresentanza, in forza del quale i Retisti (imprese e i professionisti), anche qualora siano individuati dal committente medesimo, effettuano la propria prestazione ed emettono la relativa fattura nei confronti della Rete che, a sua volta, riaddebita i costi al committente/beneficiario della detrazione, trova applicazione, ai fini IVA, l'articolo 3, terzo comma, del "Decreto IVA".
Ai sensi di tale disposizione "le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario", nel senso che hanno la stessa natura.
In sostanza, il trattamento fiscale oggettivo dell'operazione, resa o ricevuta dal mandatario si estende anche al successivo passaggio mandatario-mandante, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi degli operatori.
Il mandatario, comunque, pur agendo per conto di un terzo opera a nome proprio.
Si ritiene che tali importi riaddebitati costituiscano parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito dalla Rete al committente.
Resta fermo che nella fattura emessa dalla Rete per il riaddebito dei costi al committente/beneficiario della detrazione, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso, al fine di documentare le spese detraibili.
La detrazione spetta anche nella diversa ipotesi in cui il beneficiario della stessa affidi direttamente l'incarico per la realizzazione degli interventi agevolabili ai professionisti e alle imprese e deleghi la Rete al pagamento del compenso dovuto in suo nome e per suo conto, in forza di un mandato con rappresentanza.
In questo caso:
Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 3, del Decreto IVA, infatti, sono escluse dal computo della base imponibile, ai fini IVA, "le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate", ossia quelle somme, anticipate per conto del mandante, che risultino da idonea fattura emessa da un terzo e intestata direttamente al mandante (cfr. risoluzione n. 164/E del 31 luglio 2003).
Anche in tale caso, resta fermo che nella fattura emessa dalla Rete per il riaddebito al committente delle spese relative ai servizi professionali, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio e indicato il soggetto che lo ha reso, al fine di documentare le spese detraibili.
Nel caso di specie è possibile esercitare il diritto alla detrazione da parte del committente a prescindere dallo schema giuridico utilizzato dai retisti:
a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell'ipotesi in cui i professionisti e le imprese che rendono i servizi attraverso la Rete avessero fatturato direttamente la loro prestazione.
Tuttavia, come già precisato anche nelle risposte n. 254 e n. 261 del 2021, è necessario che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell'agevolazione, nella fattura emessa dalla Rete per riaddebitare al committente le spese relative ai servizi professionali e ai lavori svolti, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso.
Si ricorda concludendo che la circolare n. 30/E del 2020 ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al Superbonus.
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Tale chiarimento risulta estendibile anche all'eventuale importo che la Rete addebiterebbe al committente quale copertura delle spese di gestione annuali della Rete stessa, trattandosi di costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento. Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall'agevolazione.