In tema di agevolazione superbonus 110% prevista dall'art 119 del DL n 34/2020 si analizza il contenuto di due sentenza, una del Tribunale di Roma, l'altra del Tribunale di Milano riguardanti una delibera assembleare di un condominio che vuole eseguire lavori sul cappotto termico prevedendo implicitamente il restringimento dei balconi ossia della superficie di aree private appartenenti ai singoli appartamenti.
La pronuncia n 17997 del 16 dicembre 2020 del Tribunale di Roma ritiene nulla la delibera assembleare con la quale il condomino ha approvato "tout court":
Tale delibera secondo il tribunale di Roma ha leso il diritto di proprietà andando ad incidere sulla riduzione della superficie utile relativa al calpestio dei balconi.
I condomini lesi hanno impugnato la delibera spiegando che:
venivano sottoposte per l’approvazione tre ipotesi di lavori per il risanamento dello stabile il cui appalto era già stato conferito ad una ditta:
L’assemblea sceglieva uno dei tre progetti ma nell’approvare i lavori il condominio non provvedeva ad un previo esame tecnico di fattibilità di tale opera.
Il Tribunale di Milano con la pronuncia n 30843/2021 ha invece ritenuto lecita la decisione dell’assemblea che comportava, oltre alla sostituzione della pavimentazione, un restringimento del piano di calpestio dei balconi di proprietà dei condomini ricorrenti.
Secondo il giudice l’installazione del “cappotto” sulle facciate risulta funzionale ad un più adeguato uso delle cose comuni e risulta finalizzato al soddisfacimento di interessi:
Non può ritenersi, secondo il Tribunale di Milano, che tale delibera leda il diritto di proprietà esclusiva altrimenti, l’installazione di “cappotti termici” sulle facciate dei condomini sarebbe sostanzialmente subordinata al consenso unanime dei condomini, con conseguente frustrazione della ratio sottesa all’intervento legislativo riguardante, “interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate”.
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