Con Risoluzione n 8 del 21 settembre 2021 il Mef fornisce un chiarimento sulla maggiorazione dello 0,08 per mille (ex art 1 comma 755 legge160/2019) dell'aliquota IMU 2021
In particolare, il MEF in risposta ad un quesito specifica che "al riguardo, si ritiene che nel caso di specie la mancata adozione di una delibera sulle aliquote IMU per l’anno 2021 determina l’effetto della conferma automatica di tutte le aliquote approvate per il 2020, compresa anche quella maggiorata dell’1,14%, risultante per l’appunto dall’applicazione della suddetta maggiorazione dello 0,08%"
E' bene specificare che nel quesito viene precisato che tale maggiorazione è stata espressamente confermata con deliberazione consiliare, nella medesima misura dello 0,08%, ininterrottamente per gli anni dal 2015 al 2019 e che, con riferimento all’anno 2021, il comune non ha adottato alcuna deliberazione in materia di aliquote IMU.
Il comune, viene spiegato nel quesito, non ha provveduto per il 2021 nel presupposto che tale comportamento determini la conferma tacita di tutte le aliquote IMU già approvate (e pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze) per l’anno 2020 (ai sensi dell'art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che, con specifico riferimento all’IMU, nell’art. 1, comma 767, legge 27 dicembre 2019.)
Il MEF con la risoluzione in oggetto, giunge a considerare una conferma automatica delle aliquote poiché l'art 1 comma 755 legge 160 del 2019 stabilisce che a “decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”.
Dalla lettura della previsione normativa, spiega il Ministero delle Finanze, si evince che l’“espressa deliberazione del consiglio comunale” non può che riferirsi all’anno 2020 che costituisce il primo anno di applicazione del nuovo regime dell’IMU
Il Legislatore ha chiesto agli enti locali di manifestare espressamente, per l’anno 2020, con delibera la volontà di confermare l’ex maggiorazione TASI, vigente per il comune nel regime di convivenza dei tributi IMUTASI precedente a quello di vigenza della sola IMU. Una volta superato l’anno di transizione tra i due regimi ordinamentali, la suddetta maggiorazione, nei comuni che versano nelle condizioni di legge, diventa a tutti gli effetti un’aliquota IMU con il medesimo regime giuridico delle altre aliquote, cui si applicano dunque le stesse regole generali stabilite per queste ultime.
La locuzione "I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento” comporta che negli anni successivi al 2020 i comuni possono, con espressa deliberazione consiliare, solo ridurre la maggiorazione applicata nell’anno 2020, mentre la mancata approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2021 e successivi determina, come sopra chiarito, la conferma automatica, ope legis, di tutte le aliquote approvate per l’anno 2020, ivi inclusa l’aliquota maggiorata dell’1,14%, indicata nel quesito.