L'esonero contributivo previsto dall'art. 43 Decreto sostegni bis (n. 73 2021) per i settori del turismo e terme, commercio, cultura e spettacolo , che hanno sofferto maggiormente le conseguenze dell'emergenza connessa al COVID 19 può essere richiesto fino al 16 dicembre 2021 ed esposto anche dopo il periodo di competenza novembre 2021.
INPS ha fornito queste due precisazioni in due messaggi successivi, n. 4420 del 10 dicembre 2021 e Nn 4438 del 13 dicembre 2021.
Le istruzioni complete erano state pubblicate invece nelle circolari INPS n.169 e n. 140 2021.
Il messaggio 4438 di ieri comunica in particolare che "In ragione del termine di presentazione delle domande di esonero in scadenza in data 11 dicembre 2021 (sabato), si comunica che lo stesso, anche in considerazione della concomitanza di altri adempimenti relativi alla gestione delle misure collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è differito a giovedì 16 dicembre 2021."
Viene anche ribadito che " la data del 3 1 dicembre 2021 non rappresenta un termine decadenziale entro cui i datori di lavoro devono materialmente fruire dell'esonero in argomento,bensì come il termine previsto dal legislatore per identificare il periodo di competenza (dal 26 maggio 2021 alla competenza del mese di novembre 2021) nel quale l’esonero..., può essere applicato, nel limite della contribuzione datoriale dovuta nel predetto periodo.
In sostanza il periodo ottobre - novembre è quello su cui basarsi per il limite di contribuzione fruibile.
L'istituto ricorda ancora che al termine della elaborazione delle domande di esonero saranno emanate le istruzioni sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Rivediamo nei paragrafi seguenti i principali dettagli sui beneficiari dello sgravio, la misura, le condizioni e la cumulabilità dell'esonero con altre agevolazioni contributive.
Sono interessati i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali , del commercio,del settore creativo, culturale e dello spettacolo,
elencati nell'allegato 1 della circolare QUI L'ELENCO, e I seguenti nuovi codici precisati nella circolare 169:
E' previsto in particolare l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fruibile dal 26 maggio 2021 il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile". La circolare specifica tutte le contribuzioni aggiuntive escluse dall'esonero e le modalità di applicazione , specificando tra l'altro che :
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato :
L’esonero contributivo è cumulabile con gli altri esoneri contributivi vigenti, nei limiti della contribuzione dovuta e a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto . Ad esempio, l’esonero non risulta cumulabile:
Ulteriori specificazioni per la cumulabilità della decontribuzione sono forniti al paragrafo 6 della circolare.
INPS come detto, su istruzioni dell'Ufficio ministeriale, allarga la platea dei beneficiari ma la dotazione finanziaria non viene modificata e resta pari a 770,9 milioni per il 2021.
Le richieste vanno inviate utilizzando il modello denominato “SOST.BIS_ES” reperibile nel “Portale delle agevolazioni”, sul sito dell’Istituto.
La piattaforma è già attiva e la scadenza che era fissata all'11 dicembre 2021, è stata prorogata a giovedi 16 dicembre.
Nella domanda vengono richiesti:
Dopo la ricezione della domanda INPS effettuerà le verifiche sull'utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale, requisito per lo sgravio.
Viene specificato che :
Viene anche sottolineato che dato che l'agevolazione costituisce aiuto di Stato, se l’azienda richiedente è nell’elenco Deggendorf (soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili per cui la Commissione europea ha ordinato il recupero) l’Inps non autorizzerà il beneficio.
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