Con Ordinanza n 5130 del 17 settembre 2021 il Consiglio di Stato afferma il seguente principio:
Con il provvedimento il Collegio si è così pronunciato a conferma della decisione cautelare n 4281/2021 del Tar del Lazio che aveva respinto il ricorso di quattro cittadini contro il DPCM del 17 giugno recante disposizioni attuative del DL 52/2021 sul sistema di prevenzione, contenimento e controllo sanitario dell’infezione SARS-CoV-2, mediante l’impiego della certificazione verde covid o green pass chiedendone l’integrale sospensione dell’efficacia.
I cittadini lamentavano:
Secondo l'ordinanza in oggetto, non vi è lesione del diritto a riservatezza né rischio di compromissione della sicurezza dati
Il Consiglio di Stato ha rigettato le pretese dei appellanti ritenendo che la pronuncia cautelare adottata in primo grado meriti di essere confermata integralmente per carenza di una adeguata raffigurazione del periculum in mora da parte dei ricorrenti.
Il rischio di compromissione della sicurezza nel trattamento dei dati sensibili connessi alla implementazione del green pass secondo il CdS nel caso specifico riveste carattere meramente potenziale.
Inoltre, verso i cittadini appellanti, contrari alla somministrazione del vaccino e nel pieno esercizio dei loro diritti di libera autodeterminazione, non si riscontra lesione del diritto alla privacy sanitaria sulla scelta compiuta, visto l’attuale sistema di verifica del possesso della certificazione verde che non sembrerebbe rendere conoscibili ai terzi il concreto presupposto dell’ottenuta certificazione.
Inoltre secondo il CdS "eventuali concrete ed effettive lesioni future di tale diritto potranno essere contrastate mediante gli strumenti amministrativi e processuali ordinari"
Il CdS ha infine precisato che il DPCM impugnato disciplina la definizione degli aspetti di regolamentazione tecnica dell’istituto del green pass, mentre sono ad esso estranei i contenuti regolatori, inerenti alle attività sociali, economiche e lavorative realizzabili dai soggetti vaccinati, o in possesso di un’attestazione di “negatività” al Coronavirus, cui gli appellanti riconducevano i lamentati effetti discriminatori.
Pertanto, per i motivi su elencati, con Ordinanza n 5130 del 17 settembre 2021 il Consiglio di stato ha respinto l'appello dei cittadini per i motivi su elencati.
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