Il Green Pass (o certificazione verde COVID) è obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2022
Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale come DL N. 127 del 21 settembre 2021. Qui il testo del decreto.
Vediamo di seguito un riepilogo degli obblighi ,delle modalità di verifica e delle sanzioni previste anche alla luce delle FAQ governative emanate sulla base dei due DPCM ( vedi per maggiori dettagli "Linee guida green pass nella PA" e " Verifiche green pass firmato il decreto sulle nuove app")
Si segnala infatti che :
Per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione e del settore privato, sia autonomi che dipendenti:
Sono interessati : dipendenti, collaboratori , lavoratori autonomi, stagisti, volontari che svolgano attività nel luogo di lavoro a qualsiasi titolo in uffici, e aziende di qualsiasi dimensione.
Sono esclusi: soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021.
I datori di lavoro o coloro che svolgono tali funzioni nel pubblico impiego, sono tenuti dunque entro il 15 ottobre 2021 a :
Il decreto prevede che le verifiche possono essere effettuate :
Inoltre il testo parla di "controlli anche a campione" : quindi risulta possibile non verificare a tappeto tutto il personale ma procedere anche in modo casuale o predisponendo piani di controlli con modalità personalizzate , sulla base delle esigenze aziendali. Il dpcm con le linee guida per per la pubblica amministrazione specifica che il campione non deve essere inferiore al 20% del personale .Qui il testo: Linee guida green pass PA
Da sottolineare l'obbligo per i datori di lavoro, sia pubblici che privati di individuare con atto formale, quindi per iscritto, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni .
Per approfondire vedi il nuovo Manuale professionale "Gestione covid 19 e green pass " aggiornato con tutta la modulistica per le aziende |
ll testo del decreto legge n. 127 /2021 sull'estensione del Green pass ai luoghi di lavoro evidenzia alcune piccole variazioni rispetto alla bozza pubblicata dal Governo prima della pubblicazione in Gazzetta.
In primo luogo il lavoratore che al controllo risulta privo di green pass, non è più «sospeso dalla prestazione lavorativa» bensì «assente ingiustificato», sin dal primo giorno. Questo non comporta modifiche sostanziali per il lavoratore che comunque non percepisce la retribuzione. La novità invece alleggerisce i datori di lavoro che non sono tenuti a comunicare la sospensione ma prendono atto dell'assenza e non hanno obblighi formali .in questo senso
Questa modifica vale sia per il lavoro privato che per il pubblico , in quanto è stata anche eliminata la dicitura che imponeva di sospendere i lavoratori pubblici dopo 5 giorni di assenza ingiustificata.
Resta confermato che l’assenza ingiustificata perdura fino alla presentazione del certificato o, in mancanza, fino al 31 dicembre 2021, non ha conseguenze disciplinari e comporta il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La norma scavalca quindi eventuali previsioni dei contratti collettivi che colleghino il protrarsi dell' assenza ingiustificata alla possibilità di licenziamento.
Ma ATTENZIONE Nel caso di accesso fraudolento senza green pass, ossia per chi a un controllo risulti non in regola, si applicano, oltre alla sanzione amministrativa anche le eventuali conseguenze disciplinari previste dai contratti di lavoro.
Da notare inoltre che per le aziende con meno di 15 dipendenti, il decreto prevede la possibilità per il datore di lavoro di sospendere il lavoratore assente oltre i 5 giorni , e stipulare per un massimo di 10 giorni un contratto di lavoro per sostituirlo , rinnovabile per una volta.
Non sembrano esserci comunque impedimenti alla stipula di contratti a termine con le modalità ordinarie (anche se l'impatto finanziario e organizzativo sull' azienda in questo caso appare pesante e molte aziende segnalano l'impossibilità di reclutare lavoratori per un periodo cosi breve).
In tema di spesa per i tamponi ai lavoratori senza green pass leggi le ultime novità dell'Agenzia delle entrate nell'articolo: Tamponi ai lavoratori sono un benefit per il dipendente?
Come detto sia i lavoratori pubblici che privati che NON accedono per mancanza del certificato verde risulteranno assenti ingiustificati, senza retribuzione ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione (di fatto e non formale ) dura fino al momento in cui il lavoratore presenta la certificazione verde, sempre con il termine massimo del 31 dicembre 2021.
La sanzione amministrativa per l'accesso senza green pass, invece, va da 600 a 1500 euro, con possibile procedimento disciplinare
La sanzione per i datori di lavoro che non procedano ai controlli va da 400 a 1000 euro .
Le sanzioni saranno irrogate in ogni caso dai Prefetti, su segnalazione dei datori di lavoro, o del personale dell'ispettorato, dell'azienda sanitaria locale e o delle forze di polizia , e potranno essere raddoppiate in caso di reiterazione della violazione .
Anche per colf ,badanti, baby sitter e assistenti familiari in genere l'obbligo di green pass è operativo, sia in caso di contratto di lavoro subordinato che per lavoro occasionale con Libretto famiglia . I lavoratori in regola in questo settore sono quasi un milione ma pare che i non vaccinati siano quasi 600 mila.
L'obbligo di controllo è in capo ai datori di lavoro. Leggi anche "Libretto di famiglia cos'è"
Si ricorda che il dl 122(2021 che ha esteso l'obbligo di certificazione verde anche a baby sitter e genitori per l'accesso nelle scuole a portare/recuperare i bimbi. Vedi anche Green pass cosa si puo fare ?
ACCESSO ARTIGIANI :Per l'intervento di un elettricista o un idraulico in casa il privato non è tenuto al controllo del green pass in quanto "non si tratta di datori di lavoro ma committenti che acquistano dei servizi" E' comunque una loro facoltà chiedere che l'artigiano esibisca il green pass.
LIBERI PROFESSIONISTI E CONSULENTI : Per accedere in luoghi di lavoro diversi dal proprio studio il libero professionista « viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda».
SMART WORKING . Per i lavoratori che operano in lavoro agile non c'è obbligo di avere il green pass che pero è necessario per qualsiasi accesso al luogo di lavoro anche saltuario . Il governo peroòspecifica che lo smart working "non è utilizzabile per eludere l’obbligo di green pass".
GUIDE TURISTICHE e accompagnatori sono obbligati ad esibire il green pass , al pari degli utenti, all'ingresso dei luoghi di cultura, mostre e musei durante il servizio, fermo restando le eccezioni per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, prevista dalle circolari del Ministero della salute.
PRIVACY: REGISTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI SU VACCINAZIONE E GREEN PASS
Va ricordato che il Garante per la privacy ha specificato che il datore di lavoro non può acquisire i dati relativi allla vaccinazione dei dipendenti , neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, quindi non è possibile tenere un registro dei dati relativi a vaccinazione o green pass per evitare la ripetizione dei controlli. Allo stesso modo potrebbe non essere considerato corretto affiggere in un pubblico esercizio un cartello per informare che il personale è provvisto di green pass, anche se il fatto costituisce un obbligo di legge. Tra le garanzie previste dal DPCM 17 Giugno 2021 è compresa infatti " l'esclusione della raccolta da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell' intestatario della certificazione, in qualunque forma ."
COMUNICAZIONI PREVENTIVE Il decreto "Capienze" ( n. 139-2021) emanato pochi giorni dopo afferma che è consentito chiedere ai lavoratori di comunicare in anticipo se sono in possesso di green pass per permettere l'organizzazione di specifiche attività produttive Confindustria nelle proprie linee guida consiglia di invitare iin questo senso i lavoratori con una maiil a questa comunicazione , senza pero conservare i dati.
STAGE E TIROCINI : l’accesso ai locali aziendali è subordinato al possesso del green pass " per lo svolgimento di attività lavorativa o formativa, a qualsiasi titolo" quindi sono compresi i tirocinanti
APPALTI Il controllo,dei lavoratori presenti in azienda anche se dipendenti di un altra impresa puo essere fatto " sia dal soggetto nominato dall’azienda committente che dal datore di lavoro dei lavoratori in appalto".
STUDI ASSOCIATI : chi controlla e chi paga?
Per il controllo negli studi professionali si presume che responsabile dei controlli sia il legale rappresentante ma il decreto non lo specifica. Anche in caso di irregolarità e sanzioni per il pagamento va considerato datore di lavoro il legale rappresentante della società.
Da segnalare infine il ministero è al lavoro per trovare una soluzione normative per lavoratori vaccinati ma non in possesso di green pass per problemi amministrativi o perche sottoposti a vaccini non riconosciuti come Sputnik o Reithera o Sinovac
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