Con Risoluzione n 70/E del 10 dicembre viene istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, del credito d’imposta ACE.
In particolare, per consentire ai beneficiari e ai cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
“6955” denominato “Credito d’imposta ACE – articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento 3 dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.
Il Decreto Sostegni Bis (art.19 DL 73/2021) ha introdotto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire della deduzione del rendimento nozionale (ACE) tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del TUIR, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 238235/2021 con le regole per la predisposizione e l'invio della “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ACE" che può essere presentata a partire dal 20 novembre 2021. Vediamo insieme i principali chiarimenti.
Per approfondimenti si rimanda alla lettura dell'articolo ACE innovativa 2021 e ACE ordinaria a confronto
I soggetti aventi i requisiti previsti dal Decreto per accedere al credito d’imposta ACE comunicano all’Agenzia delle entrate
La Comunicazione ACE deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche,
A seguito della presentazione della Comunicazione ACE è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione ACE, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Come anticipato, la Comunicazione ACE può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare tale termine cade l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla data indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta".
La Comunicazione ACE può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi di capitale proprio; in caso di incrementi successivi vanno presentate ulteriori Comunicazioni ACE distinte senza riportare gli incrementi indicati nelle Comunicazioni ACE già presentate.
Nello stesso periodo è possibile:
Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole Comunicazioni ACE, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta. Attenzione va prestata al fatto che, fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, relativamente alle Comunicazioni ACE per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159.
L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Il credito d’imposta può essere utilizzato dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
Il credito d’imposta può essere
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
“6955” denominato “Credito d’imposta ACE – articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
La comunicazione della cessione del credito d’imposta
Dopo l’accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Oppure, in alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.
Attenzione va prestata al fatto che la comunicazione dell’ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. In questo caso il successivo cessionario utilizza il credito d’imposta secondo le stesse modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario.
Per approfondire questo aspetto rimandiamo alla lettura dell'articolo Super ACE 2021 subito disponibile come credito di imposta anche cedibile
In generale i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti. Pertanto, nello svolgimento dell’ordinaria attività di controllo l’amministrazione finanziaria verificherà:
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