Con una nuova risposta l'Agenzia delle Entrate ribadisce che la retribuzione convenzionale per iI lavoro all'estero si applica solo nell'eventualità che il lavoratore soggiorni per piu di 183 giorni fuori dall'italia, nei 12 mesi. (non nelll'anno solare) Lo smart working svolto in Italia rende impossibile il raggiungimento del requisito. Un caso simile era stato trattato nell'interpello n. 345 2021.
Il caso era stato sottoposto al parere delle Entrate da societa con sede in Italia e appartenente ad un gruppo tedesco intenzionata a distaccare presso la consociata tedesca, priva di una stabile organizzazione in Italia, una propria dirigente.
Il contratto di distacco prevede che la prestazione lavorativa della dipendente sia "totalmente" svolta in favore della società distaccataria tedesca "secondo le direttive e le linee gerarchiche della stessa" quindi in maniera prevalente e continuativa presso gli uffici della stessa in Germania.
Fa anche presente però che :
Alla luce di queste condizioni l'istante chiede se trovi applicazione l'articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, sulle retribuzioni convenzionali, considerato che contrattualmente è prevista la possibilità per la dipendente di poter lavorare in smart working sia dalla Germania che da altri Paesi.
L'agenzia nella risposta 590 del 15 settembre 2021 richiama in primo luogo il testo dell'articolo 51, comma 8-bis, del Tuir,, il quale prevede che «il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Pagina 3 di 6 Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398».
Quindi le condizioni richieste sono
- il lavoratore, operante all'estero, sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto fissa la retribuzione convenzionale;
- l'attività lavorativa sia svolta all'estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità; -
l'attività lavorativa svolta all'estero deve costituire l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l'esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all'estero;
- il lavoratore nell'arco di dodici mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Viene anche specificato che il Legislatore, infatti, con l'espressione «nell'arco di dodici mesi» non si riferisce al periodo d'imposta, ma alla permanenza del lavoratore all'estero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari. Per l'effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all'estero rilevano, in ogni caso, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi Inoltre, è rilevato che lo Stato nel quale rileva fiscalmente il reddito non può essere individuato nel Paese in cui i risultati della prestazione lavorativa sono utilizzati. Pertanto, la tassazione del reddito deve avvenire nel Paese in cui è fisicamente svolta l'attività lavorativa, indipendentemente dal Paese ove si esplicano gli effetti di tale attività.
L'agenzia conclude molto esplicitamente che " lo svolgimento in Italia dell'attività lavorativa in smart working comporta la presenza fisica della dipendente nel nostro Paese e, conseguentemente, il mancato rispetto della condizione richiesta dal Legislatore nell'ipotesi in cui nell'arco di 12 mesi soggiorni in Italia per un periodo pari o superiore 183 giorni."
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