Nell'attesa che venga pubblicata una nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate sul superbonus e che vengano risolti tutti i dubbi degli operatori dopo le numerose modifiche subite da questa agevolazione, ci ha pensato il ministero dell'economia a fornire qualche delucidazione.
Con una risposta che lascia un pò di perplessità, il ministero ha chiarito che il super bonus al 110% non è precluso agli immobili con abusi edilizi in quanto la nuova Cilas non richiede l'attestazione dello stato legittimo. Nella stessa occasione sono stati forniti chiarimenti su immobili in comproprietà, montascale e superamento delle barriere architettoniche e l'installazione delle sonde geotermiche.
La nuova CILAS, dopo le semplificazioni introdotte dal DL 77/2021 non prevede l'attestazione dello stato di legittimità dell'imobile, quindi, una volta separato l'aspetto fiscale da quello di regolarità edilizia, a livello normativo l'agevolazione 110 spetta. Tale aspetto è stato sottolineato dallo stesso ministero dell'economia che ha fornito il chiarimento nella risposta all'interrogazione parlamentare 5-06630.
In particolare, il caso di specie riguardava un condominio con abusi edilizi non sanabili a causa diuna difformità rispetto al progetto edilizio originario, tale da renderlo insanabile a livello urbanistico ma alienabile in seguito al pagamento della sanzione grazie al ravvedimento dei condomini.
Nel merito il ministero ha chiarito che la presenza dell'abuso edilizio non ha conseguenze sul piano strettamente fiscale del superbonus 110, ferme restando le prerogative di controllo da parte delle amministrazioni. Quindi superbonus si ma attenzione ai controlli edilizi che questa scelta può provocare.
Un altro chiarimento fornito dal MEF riguarda il comportamento da tenere nel caso in cui un immobile in comproprietà venga demolito e ricostruito ma uno dei proprietari ha già usato il superbonus.In questo caso bisogna scindere:
Un ulteriore chiarimento riguarda i montascale, costruiti nei casi in cui non sia possibile installare un ascensore e si cerchi di superare le barriere architettoniche, che secondo il ministero sono agevolabili in quanto i commi 2 e 4 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 richiamano espressamente l’articolo 16 bis del Tuir, che parla genericamente di superamento delle barriere architettoniche. In questo caso è espressamente previsto che l’intervento rispetti la normativa tecnica di settore.
Infine, è stato chiarito che l'agevolazione super bonus è possibile anche nei casi di installazione di sonde geotermiche, in quanto si tratta di interventi “trainanti”. In particolare, la risposta è positiva in quanto rientrano nel novero di lavori di «sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti con impianti centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo».
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