Per le prestazioni di invalidità civile la cui prima richiesta sia stata respinta perchè mancavano i requisiti economici è necessario inviare una nuova domanda amministrativa, non è sufficiente una richiesta di riesame con l'integrazione della nuova documentazione .
Lo specifica la Cassazione nella ordinanza n. 23359 del 24 agosto 2021 .
Il caso riguardava la richiesta del procuratore di una donna invalida per la quale la corte di appello aveva ordinato all'INPS di erogare l'assegno mensile di assistenza, precedetemente negato. Per il versamento veniva stabilita come decorrenza il momento in cui era stato raggiunto il requisito reddituale (2014 ) che era mancante al momento della prima domanda, inviata nel 2007 e respinta dall'Istituto.
La stessa corte ha fissato invece la decorrenza degli interessi legali nel momento in cui l'interessato comunicava (con istanza di riesame) all'Istituto che era satto raggiunto il requisito reddituale richiesto (nel 2017).
L'inps ha proposto ricorso in cassazione affermando che il punto di decorrenza del beneficio era da individuare invece nel primo giorno del mese successivo alla domanda (anche se nella forma di istanza di riesame) del 9 ottobre 2017.
La suprema corte concorda con la tesi proposta dall'inps e cassa la sentenza di appello. Chiarisce inoltre che la questione riguarda in realta la necessità o meno per il soggetto invalido di presentare una nuova domanda amministrativa, quando la prima viene respinta per mancanza dei requisiti. Solo da questo punto discende poi il momento da cui far decorrere la prestazione economica .
Su questo l'Ordinanza , afferma che "diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, la domanda presentata nel 2017 non può essere una richiesta di «riesame» di quella proposta nel 2007, trattandosi di istituto («il riesame») ignoto all'ordinamento di riferimento che, consente solo all'interessato la proposizione di una domanda giudiziale «[...] entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione [...] del provvedimento emanato in sede amministrativa».
Posto dunque che il regolamento INPS richiede l'invio di una nuova domanda che instaura un procedimenteo amministrativo a sè stante, il beneficio andrà attribuito se ricorrono tutti i presupposti , dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa e "l"istanza medesima vale, al pari delle altre condizioni richieste dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione" .
Ti potrebbero essere utili: