News Pubblicata il 16/09/2021

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Contratti a termine: rinnovi con causali dei CCNL sempre possibili

Indicazioni sull'applicazione delle novità del decreto Sostegni bis sulle causali per i contratti a termine definite dalla contrattazione sindacale - Nota INL 1363 del 14.9.2021



La possibilità di utilizzo di causali  definite dai CCNL per  proroghe e rinnovi dei contratti a termine .

Scade invece il 30 settembre 2022 la possibilità di utilizzarle per stipulare il primo contratto  con durata superiore a 12 mesi  E' il principale chiarimento  che arriva  dall'ispettorato del lavoro  con  la nota n. 1363  del 14 settembre 2021 con cui fornisce importanti indicazioni interpretative sulla norma del Decreto Sostegni bis  in tema di contratti a termine.

Vale la pena ricordare che   il decreto 73 2021 è intervenuto sul DLGS 81 2015, nella parte già pesantemente modificata dal Decreto Dignità .

In particolare con il comma 1 lett. a) dell’art. 41 bis   viene  stata demandata alla contrattazione collettiva  ( in particolare ai contratti definiti dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 (“contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”) la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi).

L'ispettorato sottolinea che:

Sulla limitazione temporale  delle  novità normative l'ispettorato specifica   inoltre che:

In sintesi  sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine  con le  causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022, mentre non sarà concesso stipularne di nuovi  se non con le causali legali ( estremamente restrittive ) previste dal Decreto Dignità.

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro



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