La possibilità di utilizzo di causali definite dai CCNL per proroghe e rinnovi dei contratti a termine .
Scade invece il 30 settembre 2022 la possibilità di utilizzarle per stipulare il primo contratto con durata superiore a 12 mesi E' il principale chiarimento che arriva dall'ispettorato del lavoro con la nota n. 1363 del 14 settembre 2021 con cui fornisce importanti indicazioni interpretative sulla norma del Decreto Sostegni bis in tema di contratti a termine.
Vale la pena ricordare che il decreto 73 2021 è intervenuto sul DLGS 81 2015, nella parte già pesantemente modificata dal Decreto Dignità .
In particolare con il comma 1 lett. a) dell’art. 41 bis viene stata demandata alla contrattazione collettiva ( in particolare ai contratti definiti dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 (“contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”) la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi).
L'ispettorato sottolinea che:
Sulla limitazione temporale delle novità normative l'ispettorato specifica inoltre che:
In sintesi sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine con le causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022, mentre non sarà concesso stipularne di nuovi se non con le causali legali ( estremamente restrittive ) previste dal Decreto Dignità.
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